Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9360 del 26/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1583/2010 proposto da:

T.E.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato COMI Vincenzo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPALLA PIEPO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI RIETI ***** in persona del Direttore Generale Legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CANDIA 121, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CRUCIAMI, rappresentata e difesa dall’avvocato CONTI Luca, giusta Delib. Direttore Generale 23 febbraio 2010, n. 211 e giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5003/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 18.4.08, depositata l’1/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giovanni Di Francesco (per delega avv. Luca Conti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 15 gennaio 2010 T.E.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 19 ottobre 2009, depositata in data 1 dicembre 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Rieti nella parte in cui aveva rigettato per intervenuta prescrizione la domanda di risarcimento del danno causato da imperizia nell’esecuzione di un’operazione chirurgica.

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti ha resistito con controricorso, mentre l’altro intimato, L.I., non ha espletato attività difensiva.

2 – Il ricorso è inammissibile poichè proposto dopo la scadenza del termine utile di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, prescritto dall’art. 325 c.p.c..

Infatti la sentenza della Corte territoriale è stata notificata, nel domicilio eletto e munita della formula esecutiva, in data 19 ottobre 2009, per cui il termine indicato è scaduto il 18 dicembre 2009.

Non induce a diversa statuizione la circostanza che la sentenza sia stata notificata con la formula esecutiva, poichè è ormai giurisprudenza consolidata (confronta, tra tutte, le recenti Cass. Sez. 3^, n. 23546 del 2009 e 20193 del 2009) che la notificazione della sentenza, anche se munita della formula esecutiva, alla parte presso il procuratore costituito è equivalente – siccome in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale – alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 280 e 170 c.p.c., ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre appello ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 1.

3. – D’altra parte la formulazione dell’unico motivo di ricorso risulta inammissibile, poichè non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Infatti esso non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme di cui denuncia la violazione (artt. 1219 e 2943 c.c.), nè contiene il momento di sintesi necessario per specificare per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata sia, rispettivamente, insufficiente e illogica, ma si limita a chiedere di verificarne la correttezza.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie;

parte resistente ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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