Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.9380 del 27/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 7262 dell’anno 2006 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso, n. 77, nello studio dell’avv. PONTECORVO Edoardo, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Maria Maldari, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI S. VENDEMIANO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Mascagni, n. 7, nello studio dell’avv. FERRI Ferdinando, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Maurizio Zanchettin, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA DI TREVISO;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di venezia, n. 89, depositata in data 18 gennaio 2005;

sentita la relazione all’udienza del 19 gennaio 2011 del Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito l’avv. Pontecorvo per il ricorrente, il quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato in data 30 giugno 2000 M. A. proponeva opposizione nei confronti del Comune di S. Vendemiano in relazione all’indennità definitiva relativa ad un’area, facente parte di un proprio fondo sul quale insisteva una villa con parco, oggetto di espropriazione per la realizzazione di una strada parallela alla *****, da adibirsi a pista ciclabile. Veniva denunciata sia l’erronea indicazione dell’entità della superficie realmente ablata, sia l’inadeguatezza per difetto della valutazione del bene, anche con riferimento ai danni consistenti nell’espianto di alcuni arbusti e nello spostamento del cancello di ingresso, tale da determinare l’impossibilità di accesso con automezzi.

Veniva altresì evidenziata l’incidenza dell’ablazione sulla potenzialità edificatoria del fondo, deducendosi, infine, che un muretto di recinzione, demolito per l’esecuzione dei lavori, era stato solo parzialmente ricostruito.

1.1 – Si costituiva l’ente territoriale contestando la fondatezza dell’opposizione e ponendo in rilievo, fra l’altro, che parte dell’area espropriata era costituita da una stradina interessata da servitù di uso pubblico.

1.2 – A tale giudizio promosso dal M. o veniva riunito quello, di identico contenuto, promosso dal M. nei confronti dello stesso Comune all’esito dell’emanazione del decreto di esproprio.

1.3 – La Corte di appello di Venezia, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio (in relazione alla quale venivano poi rigettate le censure di nullità sollevate dall’opponente), con la decisione indicata in epigrafe rilevava come correttamente il consulente avesse determinato in mq 176 l’estensione dell’area espropriata, aderendo, altresì, alla valutazione concernente il valore venale dell’area, nonchè alla stima dei danni indiretti, così stabilendo in complessivi Euro 9.399,60 l’indennità di esproprio.

Venivano compensate le spese di lite e posto a carico dell’opponente l’onere inerente alla consulenza tecnica d’ufficio.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione il M. propone ricorso, deducendo cinque motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso il Comune di S. Vendemiano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Va constatata, in via preliminare, l’estraneità al presente giudizio della Provincia di Treviso, la quale non risulta neppure aver partecipato al giudizio di merito. Alla inammissibilità – in parte qua – del ricorso non consegue alcuna statuizione in relazione alle spese processuali, non avendo l’ente intimato svolto alcuna attività difensiva.

2.1 – Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della decisione impugnata, per essersi la Corte di appello, in violazione della L. n. 865 del 1971, art. 19 e dell’art. 112 c.p.c., pronunciata su questioni estranee al giudizio di opposizione alla stima, quali le conseguenze del provvedimento ablativo sulla restante proprietà del M. (in relazione al riduzione della possibilità di sopraelevazione del fabbricato esistente e del pericolo derivante dalla possibilità di allagamenti), è del tutto infondato.

Premesso che alla denuncia, nell’epigrafe del motivo, di vizi motivazionale non fa seguito alcuna specifica deduzione, con conseguente inammissibilità, sotto tale profilo, del mezzo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata, elencando scrupolosamente le voci indicate dall’opponente, richiama e-spressamente le questioni inerenti alla dedotta impossibilità di “realizzare un ampliamento o una sopraelevazione” (pag. 6), nonchè alla “servitù di scolo d’acqua conseguente alla realizzazione dell’opera pubblica” (pag. 7).

Non si vede, pertanto, come possa essersi realizzata una violazione del principio contenuto nell’art. 112 c.p.c., laddove un errore meramente percettivo riguardo alle richieste dell’opponente avrebbe dovuto essere dedotto mediante impugnazione per revocazione (cfr., per un caso analogo, Cass. , 6 febbraio 2006, n. 2478) .

Nè può ritenersi che, a fronte dell’esplicitazione di tali circostanze, chiaramente riferibili a un dedotto deprezzamento delle parti residue del bene espropriato, la corte territoriale avrebbe dovuto, d’ufficio, rilevare la propria incompetenza.

Soccorre, in proposito, il principio affermato da questa Corte, secondo cui tale deprezzamento è da considerare voce inclusa nell’indennità di espropriazione, che per definizione riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo (Cass., 4 giugno 2004, n. 10634; Cass., 25 novembre 2005, n. 25017). Ove poi si consideri che il giudice di merito, in sede di opposizione alla determinazione dell’indennità, deve tener conto del diminuito valore della parte non espropriata, senza che sia all’uopo necessaria una specifica domanda dell’interessato ovvero pur in mancanza di uno specifico accenno a tale parte nella domanda medesima (Cass., 21 novembre 2001, n. 14640; Cass. 26 maggio 1997, n. 4657; Cass. 2 luglio 1999, n. 6822), appare maggiormente infondata la questione relativa alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

2.2 – Il secondo motivo attiene alla violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

Le doglianze inerenti ai criteri concretamente adottati per la determinazione del valore del terreno ablato non possono condividersi, essendo le relative statuizioni conformi alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e sorretti da congrua motivazione.

In particolare, non appare censurabile la valutazione inerente, pur nell’ambito della considerata natura edificabile del terreno ablato, alla necessità di tener conto, ai fini della stima, anche della servitù di transito che su parte di esso, in realtà adibito a strada, gravava, così operando una riduzione, per altro neppure molto significativa, rispetto al valore indicato dallo stesso opponente. Trattasi di un criterio per niente arbitrario, fondato sull’ubicazione dell’area oggetto di espropriazione e della sua specifica destinazione, la cui adozione non è censurabile in questa sede, essendo adeguato rispetto al principio del giusto indennizzo in base al criterio stabilito dalla CEDU e dalla sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale (cfr., per un caso analogo, Cass., Sez. Un. 14 febbraio 2011, n. 3567).

Quanto al riferimento all’ipotesi dell’espropriazione parziale, deve richiamarsi il costante insegnamento di questa Corte secondo cui tale fenomeno sì verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un’unitaria destinazione economica ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ri- storabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (Cass., 24 settembre 2007, n. 19750; Cass., 5 settembre 2008, n. 22409). In applicazione di tale principio si è sostenuto che l’espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato, abbia o meno questo i connotati della pertinenza di cui all’art. 817 cod. civ., non è riconducibile nell’ambito dell’espropriazione parziale e delle regole ad essa attinenti, se l’unico proprietario dell’insieme non riceva un impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore del terreno medesimo in sè considerato (Cass., 27 agosto 2004, n. 17112). Tanto premesso, ritiene tuttavia la Corte che non possa prescindersi – non essendosi formato il giudicato in merito alle concrete modalità di applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis – dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 348/07, nel frattempo intervenuta, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma, commi 1 e 2, attesa l’efficacia di una tale pronuncia dei giudizi, come quello in esame, in cui sia ancora in discussione la determinazione di detta indennità, la quale non potrebbe certamente essere regolata da norme dichiarate incostituzionali.

Torna quindi nuovamente applicabile, per la determinazione dell’indennizzo, il criterio generale del valore venale del bene, già previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che costituisce l’unico ancora rinvenibile nell’ordinamento, non essendo stato abrogato dal T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, in quanto detta norma fa espressamente salvo “quanto previsto dall’art. 57, comma 11 (oltre che dall’art. 57 bis) il quale esclude l’applicazione del T.U. relativamente ai progetti per i quali, come è accaduto nel caso in esame, “alla data di entrate in vigore dello stesso decreto sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, ribadendo che continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data, fra cui, pertanto, quella contenuta nella Legge Generale n. 2359 del 1865, art. 39.

Deve inoltre precisarsi che nella fattispecie non opera nemmeno lo “ius superveniens” costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2 comma 89, che prevede la riduzione del 25% dell’indennità allorchè l’espropriazione sia finalizzata ad interventi di riforma economico – sociale, prevedendo la norma intertemporale di cui al successivo comma 90 la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’ indennità dì esproprio limitatamente ai “procedimenti espropriativi in corso e non anche ai giudizi in corso (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2009, n. 22756). La richiesta indennità di esproprio deve pertanto calcolarsi con riferimento al valore pieno dell’area espropriata, secondo la previsione del richiamato della L. n. 2359 del 1865, art. 39.

2.3 – Il terzo motivo, con il quale si deduce, ai senso dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione delle norme che regolano l’operato del consulente tecnico d’ufficio, i principi del contraddittorio e del diritto di difesa, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, è in parte inammissibile e in parte infondato.

Da un lato, invero, vengono formulate generiche censure in relazione alle modalità con cui è stata svolta l’attività del consulente tecnico d’ufficio nonchè alle conclusioni dallo stesso raggiunte, come recepite nella motivazione dell’impugnata decisione, laddove per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, mentre una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede dì legittimità (Cass., 4 maggio 2009, n. 10222).

D’altra parte, la corte territoriale ha dato atto della deduzione, da parte dell’opponente, della nullità della consulenza tecnica d’ufficio solo in comparsa conclusionale, aggiungendo che “non si ravvisano – nè sono state ritualmente e tempestivamente dedotte – ragioni di nullità della consulenza tecnica”. Al riguardo va richiamato il costante orientamento secondo cui l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, avendo natura giuridica di nullità relativa (Cass., 10 dicembre 2010, n. 24996; Cass., 25 gennaio 2006, n. 22843).

2.4 – Il quarto motivo attiene alla individuazione della superficie realmente ablata. Viene dedotta la nullità della decisione, vizio di motivazione, violazione di legge e/o falsa applicazione delle norme che regolano la formazione degli atti pubblici e la loro efficacia probatoria (artt. 2699 e 2700 c.c.) e quelle che regolano l’onere probatorio (art. 2697 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale, condividendo le conclusioni peritali, ha determinato in mq 176 l’area effettivamente occupata, così ripudiando la tesi proposta dal M., secondo cui il calcolo avrebbe dovuto effettuarsi sottraendo dalla superficie catastale dell’intera proprietà prima dell’esproprio quella effettivamente residuata. In tal modo, come si è correttamente rilevato, si sarebbero comparati due dati non omogenei. Nè può attribuirsi, come pure si è sostenuto, efficacia di prova fino a querela di falso, al verbale di immissione in possesso, nella parte in cui veniva riportato il dato della superficie catastale dell’intero lotto, senza che si desse atto dell’esecuzione di verifiche intese ad accertare la corrispondenza alla realtà di tale risultanza. La mera indicazione nell’atto pubblico dì un dato desunto da altre risultanze documentali può far fede relativamente al compimento di tale operazione, ma non in merito alla veridicità del dato richiamato (Cass. 19 novembre 1999 n. 12834; Cass. 6 luglio 1999 n. 6959; Cass. 3 giugno 1999 n. 5435).

2.5 – Il motivo inerente al regolamento delle spese processuali rimane assorbito dalla liquidazione che sarà effettuata in base all’esito finale della lite, naturalmente prescindendo da quelle superflue, inerenti al secondo giudizio – poi riunito – inutilmente promosso.

3. – L’impugnata sentenza deve essere quindi cassata in relazione alla censura accolta. Non essendo necessari ulteriori acquisizioni, in quanto dalla sentenza impugnata emergono gli elementi di fatto necessari per la determinazione dell’indennità di espropriazione (non risultando per altro validamente censurata l’esclusione, in quanto tardivamente proposta, dell’opposizione concernente l’indennità di occupazione), ricorrono certamente le condizioni per una decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Deve, pertanto, assumersi il dato relativo al valore del terreno, senza alcuna decurtazione ai sensi dell’abrogato della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (pari ad Euro 13.118,01), al quale vanno aggiunte le ulteriori voci come liquidate nell’impugnata decisione, così pervenendosi a una determinazione complessiva di Euro 16.966,97.

All’accoglimento del ricorso consegue la condanna del Comune di S. Vendemiano alla refusione, in favore della controparte, delle spese processuali relativa al giudizio di merito validamente introdotto, nonchè al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, che rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina l’indennità di espropriazione in complessivi Euro 16.966,97. Condanna il Comune di S. Vendemiano al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali relative al grado di merito, liquidate in Euro 3.500,00, oltre spese generali ed accessori (ponendo le spese di consulenza tecnica d’ufficio a carico del Comune), nonchè del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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