Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.9442 del 28/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.V., D.R.M., S.A., I.

G., N.M., Z.G., M.

R., T.V., C.L., elettivamente domiciliati in ROMA, 17 VIALE TRASTEVERE 78, presso lo STUDIO FORTUNATO, CORSI, ROSSI, rappresentati e difesi dall’avvocato FORTUNATO SABINO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Z.G., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 35, presso lo studio dell’avvocato DE SIMONE GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato GUANTARIO ANTONIO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

COMUNE DI ANDRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE, per delega a margine de controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.G., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la decisione n. 6536/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 26/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

adito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere per transazione.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Visto il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, da P.V. ed altri consorti per la cassazione della decisione del Consiglio di Stato n. 6536 del 26 ottobre 2009;

Visto il controricorso di Antonio Montereale ed altri consorti;

Visto il controricorso, contenente ricorso incidentale, del Comune di Andria;

Ritenuto necessario riunire i ricorsi, proposti contro lo stesso provvedimento;

Visto l’atto di accordo 20 luglio 2010 sottoscritto dalle parti costituite e dai loro difensori;

Viste le dichiarazioni di rinunzia al ricorso e al controricorso, ivi contenute;

Ritenuto che pertanto puo’ esser pronunziata l’estinzione del processo, senza statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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