LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21411-2006 proposto da:
M.L.F., S.O., M.
L.M., M.L.L., M.
L.E., elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato GUELI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARACHI TOMMASO, giusta delega a margine;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con atto di cost. –
avverso la sentenza n. 57/2006 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 31/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE UMBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ e 3^ motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 7.10.05 la Commissione Tributaria Regionale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto dagli eredi di L.M. avverso un avviso di liquidazione di imposta ipotecaria notificato al loro dante causa il 20.12.96.
Presupposto dell’imposta di cui all’impugnato avviso di liquidazione era l’accensione di uri ipoteca legale disposta dal Conservatore dei RRII di Roma a seguito della trascrizione della sentenza con cui il tribunale civile di Roma aveva trasferito alla società Impreme spa, ai sensi dell’art. 2932 c.c., un terreno di proprietà di L.M.; ipoteca accesa dal Conservatore a garanzia del credito del medesimo L. per il pagamento del prezzo del terreno nell’importo indicato dalla sentenza del tribunale.
A fondamento della propria decisione la Commissione Tributaria Regionale affermava che erroneamente la Commissione Tributaria Provinciale aveva sostenuto che la sentenza del tribunale di Roma, non essendo passata in giudicato, sarebbe stata inidonea a sorreggere l’iscrizione dell’ipoteca legale ex art. 2834 c.c.; al contrario, argomentava la Commissione Tributaria Regionale, la sentenza del tribunale di Roma “era ben circostanziata ed evidente quale trasferimento del bene immobile in cambio del prezzo, diritto reale capace di ipoteca”; dal che la legittimità dell’iscrizione ipotecaria disposta dal Conservatore e a conseguente debenza del tributo ipotecario.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propongono ricorso per cassazione gli eredi L., sulla scorta di sei motivi.
L’intimata Agenzia del Territorio non ha depositato controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza dell’1.2.2011, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti svolgono i seguenti sei motivi di ricorso:
Primo motivo. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52 che prescrive, per appellare, la previa autorizzazione dell’Ufficio competente, nella specie mancante. Omessa motivazione sulla eccezione di parte appellata di inammissibilità per tal motivo del proposto appello (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Secondo motivo. Violazione dell’art. 100 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l’appello ed aver trattato quindi il merito omettendo di pronunziarsi sulla eccepita mancanza di interesse all’impugnazione dell’Ufficio per avere la condebitrice solidale corrisposto l’imposta il cui rimborso per tal motivo era stato negato in sentenza ai ricorrenti, che a tale statuizione avevano prestato acquiescenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Terzo motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2834 c.c. per non avere la sentenza impugnata, omettendo di pronunziarsi al riguardo, tenuto conto che l’Ufficio aveva iscritto di ufficio l’ipoteca senza avere previamente invitato “parte attrice a produrre rinunzia all’ipoteca”, a suo dire invece non inviata “nel termine concesso” (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Quarto motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2834 c.c. anche per non avere la sentenza impugnata – omettendo di pronunziarsi su punto decisivo della controversia – tenuto conto che, con il ricorso del dante causa dei ricorrenti avverso l’avviso di liquidazione, questi aveva rinunziato all’ipoteca antecedentemente al pagamento dell’imposta da parte della condebitrice solidale, di cui subito dopo venne richiesto il rimborso (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Quinto motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2817 e 2834 c.c. per avere la Commissione Regionale ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio che l’ipoteca legale aveva iscritto sol perchè l’art. 2643 c.c. impone la trascrizione della sentenza che disponga il trasferimento della proprietà di beni immobiliari, e ritenuto altresì che il trasferimento dell’immobile disposto coattivamente dal Tribunale di Roma con sentenza n. 1544/96 non passata in giudicato in accoglimento di domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. fosse “atto di alienazione”.
Sesto Motivo. Violazione dell’art. 2817 c.c. per avere la sentenza impugnata omesso di tenere conto della eccepita – e dichiarata nella sentenza di primo grado senza impugnazione della relativa statuizione – esistenza di rimedi alternativi all’iscrizione di ipoteca legale (Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Il primo motivo – con il quale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per difetto dell’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, – va disatteso, alla stregua dell’orientamento espresso dalla sentenza n. 604 del 2005 delle Sezioni Unite di questa Corte, a cui il Collegio intende dare seguito e conferma. Tale sentenza ha infatti chiarito che il D.Lgs. n. 546 del 1992, comma 2 – ormai abrogato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, lett. c), convertito con L. n. 73 del 2010 – non è più operativo a seguito dell’istituzione delle agenzie fiscali, entrate in funzione l’1.1.2001; con la conseguenza che nessuna autorizzazione deve essere richiesta per gli appelli dell’Amministrazione finanziaria depositati dopo l’1.1.2001.
Con il secondo motivo, i ricorrenti, sebbene richiamino l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denunciano in sostanza un error in procedendo della Commissione Tributaria Regionale, consistente nell’essersi la stessa pronunciata sul merito di un appello che doveva essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse dell’appellante.
Il motivo si fonda sulle dichiarazione con la quale l’Agenzia, nella memoria difensiva depositata in primo grado il 23.3.05, aveva dato atto che la società Impreme – coobbligata in solido con il L. al pagamento dell’imposta, in quanto destinataria degli effetti traslativi della sentenza in forza della quale era stata iscritta l’ipoteca – aveva versato l’imposta e, dopo averne successivamente chiesto il rimborso, aveva subito il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, lasciando poi spirare inutilmente il termine fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per la relativa impugnativa in sede giurisdizionale.
Argomentano al riguardo i ricorrenti che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel disattendere, senza peraltro nemmeno esaminarla, l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia che essi avevano svolto nella loro memoria di controdeduzioni in appello, basata sul rilievo che, a seguito della sopravvenuta inoppugnabilità del rifiuto dell’istanza di rimborso della Impreme, il passaggio in giudicato della sentenza che aveva escluso la debenza dell’imposta da parte del L. (e, al contempo, aveva rigettato l’istanza di rimborso da quest’ultimo proposta in primo grado) non avrebbe potuto in alcun modo incidere sulla definitiva acquisizione della relativa somma all’Erario.
Il motivo è fondato.
In effetti, la stessa Amministrazione finanziaria afferma, nella memoria difensiva depositata in primo grado il 23.3.05, che la Impreme non ha impugnato nel termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione alla istanza di rimborso dell’imposta ipotecaria dalla stessa versata, in tal modo “lasciando consolidare il criterio di tassazione per decorrenza dei termini” (così lo stralcio della memoria 23.3.05 dell’Ufficio, che si legge a pag. 14 del ricorso per cassazione dei ricorrenti). Cosicchè, per un verso, il credito del Fisco liquidato nell’avviso costituente oggetto nel presente giudizio risulta estinto per effetto del pagamento del coobbligato solidale Impreme e, per altro verso, la possibilità della restituzione della relativa somma alla Impreme è preclusa dalla mancata impugnazione, da parte di questa, del provvedimento di diniego tacito della sua istanza di rimborso.
Pertanto già prima della conclusione del giudizio di primo grado, nel corso del quale l’Agenzia dette atto della sopravvenuta inoppugnabilità del rifiuto dell’istanza di rimborso della Impreme, era venuto meno l’interesse dell’Agenzia a contrastare il ricorso del L. contro l’avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria, poichè il credito liquidato nell’avviso era ormai estinto a causa dell’adempimento della Impreme e gli effetti di tale adempimento erano ormai divenuti immodificabili per la sopravvenuta inoppugnabilità del rifiuto dell’istanza di rimborso avanzata dalla stessa Impreme. L’Amministrazione finanziaria non aveva quindi un interesse processualmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 c.p.c., alla riforma della pronuncia di primo grado che annullava l’avviso di liquidazione nei confronti del L. (e al contempo rigettava la domanda di rimborso da costui pure giudizialmente proposta), giacchè tale riforma sarebbe stata ininfluente ai fini della soddisfazione della pretesa impositiva (già definitivamente soddisfatta) e quindi del tutto priva di rilevanza pratica (per il principio per cui il gravame va giudicato inammissibile quando risulti diretto all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico, vedi, tra le tante, le sentenze di questa Corte nn. 15623/2005, 9877/2006, 15950/2007).
La Commissione Tributaria Regionale ha pertanto errato nel pronunciarsi sul merito dell’appello, invece che dichiarare l’inammissibilità del medesimo per carenza di interesse dell’appellante Agenzia.
Il secondo motivo di ricorso va dunque accolto – restando assorbiti i motivi terzo, quarto, quinto e sesto – e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il processo non poteva essere proseguito (cfr. Cass. 1505/2007:
“L’inammissibilità dell’appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito”).
Le spese del giudizio di merito davanti alla Commissione Tributaria Regionale si compensano e quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè il giudizio non poteva essere proseguito. Compensa le spese del merito e condanna l’Agenzia del territorio a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per onorari, oltre Euro 100 per esborsi, spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011