Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.9562 del 29/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMMARCO ENRICO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2004 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di TRENTO, depositata il 19/08/2 005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il resistente l’Avvocato COGGIATTI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di notifica di avviso di accertamento ai fini Irpef, Iva, Contributo Sanitario Nazionale e Contributo per l’Europa per l’anno 1996, emesso sulla base dei parametri previsti dal D.P.C.M. 29 maggio 1996, come modif. con D.P.C.M. 27 marzo 1997 nei confronti di F.L., giornalista professionista, il contribuente proponeva ricorso deducendo in particolare di svolgere essenzialmente attivita’ di “rilevazione e monitoraggio di apparizioni televisive”, la qual cosa sarebbe valsa a rendere non adeguati alla sua situazione, e pertanto non applicabili, i parametri previsti per la categoria dei giornalisti.

Il Giudice adito accoglieva il ricorso, e la sentenza, appellata dall’Ufficio, veniva successivamente confermata dalla Commissione di secondo grado di Trento con sentenza n. 69/04, depositata il 19.8.2005 e non notificata.

Per la cassazione della sentenza di appello proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi, all’accoglimento dei quali si opponeva l’intimato con controricorso ritualmente notificato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi deduce la ricorrente:

a) il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, con riferimento a quanto ivi affermato per escludere che il contribuente potesse considerarsi giornalista;

b) il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, artt. 3, commi 181 e 183 e D.P.R. n. 195 del 1999, art. 4 nonche’ dell’art. 2697 c.c. ed ancora vizio di motivazione della sentenza su punto decisivo della controversia, in relazione a quanto implicitamente in essa affermato, in adesione alla tesi del contribuente, circa l’inapplicabilita’ alla fattispecie dei parametri presuntivi di reddito, attesa la atipicita’ dell’attivita’ professionale del F..

Le doglianze in questione meritano di essere congiuntamente esaminate e risultano entrambe infondate.

La sentenza impugnata, attraverso anche il rinvio alla decisione di primo grado e ai documenti prodotti dal contribuente a sostegno della sua tesi in ordine alla particolare natura dell’attivita’ prevalentemente svolta, contiene un accertamento al riguardo, che ha ad oggetto lo svolgimento da parte del F., che pure non ha mai negato di essere abilitato all’esercizio della professione di giornalista, di una diversa attivita’, che viene indicata come rivolta alla “rilevazione e monitoraggio di apparizioni televisive”.

Sul punto la motivazione, certamente sintetica, non puo’ dirsi insufficiente anche e soprattutto per il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, i cui contenuti, riportati nel controricorso dal contribuente, risultano ampiamente esaustivi e convincenti, perche’ fondati sulla verifica delle risultanze documentali, rinnovata a sua volta dal giudice del gravame, dalle quali emergeva non solo lo svolgimento della peculiare attivita’ della quale si e’ detto, ma anche la prevalenza della stessa su quella dal contribuente pure svolta nell’esercizio della professione giornalistica, essendo la prima rappresentata dall’emissione di 283 fatture, per il complessivo importo di L. 154.593.300, e la seconda da 13 fatture per complessive L. 16.253.700.

Ne’ al riguardo censura alcuna puo’ muoversi per non aver il giudicante particolarmente indagato sulla relazione esistente tra quell’attivita’ e la qualifica professionale dell’attuale intimato, essendo definite per legge, cosi’ come per qualsiasi altra professione, le attivita’ riservate ai giornalisti professionisti, e risultando irrilevanti, ai fini del presente giudizio, le eventuali connessioni di quella prevalente attivita’ con il suo specifico profilo professionale, tema quest’ultimo, peraltro, a giudicare dagli atti posto per la prima volta in occasione del ricorso in esame.

La circostanza di fatto in tal modo accertata dal giudice di merito, di tale pregnanza da indurre la CTR ad affermare “che il F. non poteva considerarsi giornalista”, pienamente vale a supportare la decisione assunta in ordine alla non applicabilita’ al caso di specie dei parametri previsti per quella categoria professionale, integrando una condizione specifica che non consente l’estensione al contribuente degli “standards” di redditivita’ comunemente applicati a chi svolge la professione di giornalista, si’ da costituire una variabile propria del caso concreto che inevitabilmente sospinge il contribuente al di fuori dell’alveo nel quale ordinariamente si iscrivono quei professionisti, giustificando, tra l’altro, costi per macchinari e attrezzature di gran lunga maggiori rispetto a quelli imposti dalle ordinarie esigenze di un giornalista, come dal primo momento evidenziato dal F..

Siffatta decisione, invero, risulta assolutamente corretta perche’ coerente con i principi al riguardo affermati da questa Corte, essendo stato anche recentemente ribadito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita’, precisione e concordanza non e’ “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in se’ considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivita’ – ma puo’ eventualmente conseguire solo all’esito del contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullita’ dell’accertamento. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano la sua esclusione dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realta’ dell’attivita’ economica svolta nel periodo di tempo in esame, mentre l’attivita’ dell’Ufficio non puo’ esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilita’ in concreto dello “standard” prescelto e con la specificazione delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente, (v. Cass. SS.UU. sent.

18.12.2009, n. 26635).

Nel caso di specie il contribuente, secondo l’esito dell’accertamento svolto dal giudice di merito, ha dunque fornito la prova di una circostanza che vale a rendere “anomala” la sua posizione rispetto a quella di un comune giornalista, e cio’ correttamente, secondo la richiamata giurisprudenza, e’ stato ritenuto sufficiente a vincere la presunzione di maggior reddito accertato dall’Ufficio sulla base degli strandards di redditivita’ elaborati per quei professionisti.

2 . Con il terzo articolato motivo l’Agenzia denuncia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 i vizi di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 57 ed occorrendo dell’art. 112 c.p.c. nonche’ ex art. 360 c.p.c., n. 5 omessa o insufficiente motivazione della sentenza, con riferimento a quanto dai giudice di merito affermato per disattendere la pretesa dell’Ufficio di procedere comunque alla “rideterminazione delle maggiori imposte accertate”.

Anche tale doglianza e’ sotto ogni profilo infondata, o addirittura inammissibile. In merito a questo aspetto della vicenda deve infatti rilevarsi che dalla sentenza impugnata emerge che la CTR ha disatteso le aspettative dell’Agenzia affermando che: “….vuoi perche’ non vi sono elementi in causa, ma soprattutto perche’ la domanda di cui appello – rideterminarsi le maggiori imposte accertate – e’ stata proposta solamente in grado d’appello, non puo’ neppure essere presa in esame”.

La rilevata circostanza, nel mentre vale palesemente ad escludere l’omessa pronuncia, evidenzia addirittura la presenza nella decisione impugnata di una doppia ratio decidendi: l’una costituita dalla violazione del divieto di domande nuove in appello, espressamente censurata dall’Agenzia con il ricorso in esame, e l’altra, per nulla attinta dalla doglianza esposta dalla ricorrente, fondata invece sul rilievo di merito, dell’insussistenza agli atti, una volta esclusa l’applicabilita’ delle presunzioni desumibili dai parametri, di elementi sufficienti a giustificare l’accertamento di un diverso reddito del contribuente. Questa affermazione, di per se’ sola idonea a giustificare la decisione della CTR, in quanto non specificamente aggredita con il motivo di ricorso, determina la irrilevanza della questione processuale posta dalla ricorrente, e comporta l’inammissibilita’ della relativa doglianza, in considerazione anche della genericita’ che la contraddistingue per aver la ricorrente completamente omesso di indicare in base a quali residui elementi il giudice avrebbe dovuto e potuto procedere ad una diversa determinazione dei redditi del contribuente.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, potendosi compensare le spese del giudizio di legittimita’ in considerazione della peculiarita’ della vicenda.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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