LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G., S.S. in qualita’ di soci, COSTRUZIONI EDILI STRADALI DECA SNC (gia’ Costruzioni edili e stradali F.lli SELLITTO snc in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANTILLO MICHELE, CANTILLO GUGLIELMO, giusta delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 328/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 12/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;
udito per il resistente l’Avvocato CANTILLO, che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica alla Costruzioni Stradali Fratelli Sellitto s.n.c. (ora Costruzioni edili e stradali DECA s.n.c.), di avviso di accertamento ai fini Ilor e, Iva per l’anno 1996, sulla base dei parametri previsti dai D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modif. con D.P.C.M. 27 marzo 1997, e ai soci S.G. e S. S. di autonomi accertamenti ai fini Irpef per il conseguente reddito da partecipazione, la societa’ e i soci proponevano ricorso eccependo il difetto di motivazione degli atti impugnati e, nel merito, che lo scostamento tra il reddito imponibile dichiarato dalla societa’ e quello accertato era attribuibile al fatto che la stessa nell’anno in questione non aveva operato.
Il Giudice adito, riuniti i ricorsi, li accoglieva, e la sentenza, appellata dall’Ufficio, veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, con sentenza n. 328/04/05, depositata il 12.10.2005 e non notificata.
Per la cassazione della sentenza di appello proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, all’accoglimento dei quali si opponevano gli intimati con controricorso ritualmente notificato, e successiva memoria aggiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del gravame ha confermato l’annullamento degli atti impugnati sia sotto il profilo de difetto di motivazione che, nel merito, per aver i contribuenti “giustificato” i motivi dello scostamento dal maggior reddito accertato, senza che l’Ufficio fosse “in grado a sua volta di contestare l’affermazione che per l’anno 1996 la Societa’ non aveva operato”.
Con i motivi articolati deduce la ricorrente:
a) la violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e segg.
per aver la C.T.R. accolto i ricorsi sulla base di una mera affermazione dei contribuenti in ordine al fatto che la societa’ non avesse operato nel 1996;
b) l’insufficienza della motivazione della sentenza sul punto relativo alla motivazione degli avvisi di accertamento impugnati.
Entrambi i motivi risultano ammissibili, perche’ contrariamente all’assunto dei controricorrenti formulati in maniera tale da assicurare il rispetto delle esigenze di autosufficienza del ricorso, e soggetti alla meno formalistica disciplina antecedente all’entrata in vigore del nuovo art. 366 bis c.p.c. Le doglianze con essi espresse appaiono inoltre pienamente fondate.
Come da questa Corte anche recentemente ribadito, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita’, precisione e concordanza non e’ “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in se’ considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivita’ – ma consegue all’esaurimento della fase del contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita’ dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realta’ dell’attivita’ economica nel periodo di tempo in esame, mentre l’Amministrazione, attraverso la motivazione dell’atto di accertamento, deve dar conto dell’applicabilita’ in concreto dello “standard” prescelto e delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilita’ dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilita’ degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non e’ vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della piu’ ampia facolta’, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, pero’, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio puo’ motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilita’ di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice puo’ valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (v. Cass. SS.UU. sent. 18.12.2009, n. 26635).
Cosi’ riassuntivamente esposta la disciplina dell’accertamento, nel caso di specie, nel quale i contribuenti non risulta abbiano mai effettivamente contestato il procedimento parametrico seguito dall’Ufficio, limitandosi a invocare una situazione anomala che non avrebbe consentito alla societa’ di operare in condizioni di “normalita’”, il giudice di merito ha mostrato di inquadrare correttamente la vicenda, ritenendo i contribuenti gravati dell’onere della prova contraria rispetto agli assunti dell’Ufficio, ma ha poi sbrigativamente concluso ritenendo assolto quell’onere sulla base esclusivamente di una “affermazione” della societa’, e pertanto sostanzialmente in assenza di idonea prova, completamente trascurando qualsiasi valutazione in ordine alla documentazione fiscale che si assume esser stata prodotta dai contribuenti, incorrendo in tal modo in falsa applicazione della L n. 549 del 1995, art. 181 e segg..
Per quanto attinente poi al dedotto vizio motivazionale degli accertamenti, il difetto di motivazione della sentenza inevitabilmente consegue all’essersi il giudicante limitato ad affermare, in maniera assolutamente apodittica e senza alcun concreto riferimento agli atti di causa, che “sia gli atti che hanno preceduto gli avvisi di accertamento, che gli atti impositivi stessi non sembrano adeguatamente motivati e tali da consentire alla parte di capire l’iter logico-giuridico seguito e quindi di consentire la propria difesa”.
L’espressione in questione integra, invero, una mera formula di stile, assolutamente inidonea a costituire oggetto di verifica ai fini della ricostruzione del ragionamento seguito dal giudicante, e soprattutto della sua aderenza alle effettive risultanze documentali, e cio’ tanto piu’ che, come fondatamente posto in evidenza dalla ricorrente, l’Ufficio si era sin dall’inizio del giudizio difeso affermando che il calcolo parametrico che i contribuenti avevano lamentato non essere stato precisato negli accertamenti, in realta’ era stato gia’ in precedenza esplicitato nell’invito al contraddittorio, della qual cosa sembra esserci indiretta conferma nel fatto che la societa’ aveva, in sede di ricorso, sviluppato una serie di difese specificamente volte a contestare i calcoli dell’Ufficio, in particolare con riferimento al “costo del venduto” e al valore delle “rimanenze”.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con conseguente rimessione della controversia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’, dinanzi ad altra sezione della C.T.R. della Campania che decidera’ attenendosi al principio di diritto innanzi ribadito, e sulla base di una piu’ puntuale analisi della vicenda e una piu’ completa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione assunta.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’, dinanzi ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011