Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.9581 del 29/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8819/2 005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2006 r.g.n. 4095/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per: inammissibilita’, in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 23-4-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma (tra l’altro) respingeva la domanda, proposta da L.F.L. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az. 25-9-97, dal 18-11-1999 al 17-2-2000, con la conseguente insaturazione di un rapporto a tempo indeterminato e con la condanna della societa’ al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni maturate.

Il L.F. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La societa’ si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 2-5-2006, in accoglimento dell’appello dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto stipulato il 18-11-1999 e per l’effetto dichiarava che tra le parti si era istaurato un contratto a tempo indeterminato da tale data e condannava la societa’ al pagamento, a titolo risarcitorio, di un importo pari alle retribuzioni maturate dalla di costituzione in mora (28-6-2001), nei limiti del triennio decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con un unico complesso motivo.

Il L.F. non si e’ costituito e non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile considerato che lo stesso risulta notificato a ” L.F.L., rappresentato e difeso dall’avv. R.R. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in *****”, laddove il L.F. (vedi sentenza impugnata) era rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Galleano e risultava domiciliato presso quest’ultimo in Roma alla p.zza SS. Apostoli n. 49.

Tale notifica deve ritenersi inesistente.

Come questa Corte ha piu’ volte affermato e va qui nuovamente enunciato, “la notifica eseguita in luogo o a soggetto diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa, in difetto – come nella fattispecie – di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario” (v. fra le altre Cass. 2-8-2006 n. 17555). Trattandosi quindi non di semplice nullita’, ma di inesistenza, non e’ applicabile la sanatoria ex art. 291 c.p.c. (v. fra le altre Cass. 23- 3-2005 n. 6237) e il ricorso va dichiarato inammissibile.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo il L.F. svolto alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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