LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10229/2010 proposto da:
F.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato SANSONE SOLDANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 37/2010 del TRIBUNALE di POTENZA del 12/01/2010, depositata il 13/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l’Avvocato Sansone Soldano, difensore del ricorrente che chiede l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione.
La Corte, letti gli atti depositati:
OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
F.S. ha chiesto la condanna di C.D. al risarcimento dei danni conseguenti alle illegittime aratura e spianatura di un terreno.
Con sentenza depositata in data 13 gennaio 2010 il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza resa in data 15 febbraio 2005 dal Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda del F. e accolto la riconvenzionale del C.. Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se la proposizione e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, da decidere secondo diritto, abbia determinato l’appellabilità della sentenza del Giudice di Pace.
2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..
3. L’unico motivo denuncia errata, erronea e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c..
Giova premettere che, ratione temporis, alla specie non è applicabile il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 che, modificando l’art. 339 c.p.c., ha stabilito che le sentenze del giudice di pace pronunciate a partire dal 3.3.2006 nelle causa a decisione secondo equità hanno cessato d’essere soggette a ricorso per cassazione e debbono invece essere appellate (la sentenza del Giudice di Pace è stata depositata in epoca precedente).
Il Tribunale ha affermato che le decisioni del Giudice di Pace erano – all’epoca – ricorribili per cassazione qualora la domanda fosse di valore inferiore ad Euro 1.100,00.
Il ricorrente sostiene l’appellabilità della sentenza in quanto la domanda riconvenzionale doveva essere decisa secondo diritto.
Dal contenuto del ricorso, che pecca di autosufficienza, risulta soltanto che l’attore aveva chiesto il risarcimento del danno indicato in Euro 160,00, mentre il Giudice di Pace ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto liquidando a favore di costui, sempre a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di Euro 600,00.
E’ ben vero che anche recentemente (Cass. Sez. 3^, nn. 7676 e 26518 del 2009), la Corte di Cassazione ha stabilito che, quando in un giudizio dinanzi al Giudice di Pace avente ad oggetto una domanda sottoposta come tale a regola di decisione secondo equità viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del Tribunale, la regola di giudizio – indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione sulla sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – diventa quella di diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1, comma 1), la sentenza resa dal Giudice di Pace su entrambe le domande sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della loro appellabilità. Questo regime impugnatorio può escludersi, con la derivante assoggettabilità della relativa statuizione a ricorso per cassazione, solo nell’ipotesi in cui il Giudice di Pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto ed affermando che la regola di decisione sulla domanda è quella secondo equità. Sennonchè il ricorrente non ha spiegato in alcuna parte del ricorso per quale ragione la domanda riconvenzionale (risarcimento di danni accertati in Euro 600,00) fosse di competenza del Tribunale e non del Giudice di Pace, pur rientrando il valore della causa, per quanto rilevabile dal ricorso e dalla sentenza impugnata, nei limiti del giudizio secondo equità.
4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti; Non sono state presentante conclusioni scritte nè memorie; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; in particolare ha rilevato che neppure in sede di audizione in camera di consiglio il ricorrente ha spiegato per quale ragione la domanda riconvenzionale (risarcimento danni determinati in Euro 600,00) dovesse essere decisa secondo diritto;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2011