LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10417/2010 proposto da:
S.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANELLI SERGIO, giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SC.GI. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 179, presso lo studio dell’avvocato TEOFILI Mario, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRISTINA SERGIO, CERRUTI VITTORIO, giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1043/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA dell’1/10/09, depositata il 24/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l’Avvocato Dante Enrico, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione.
La Corte, letti gli atti depositati:
OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
Sc.Gi. ha chiesto la condanna del fratello S.G. alla restituzione di L. 56.000.000 prestatele in più occasioni per procedere a lavori di ricostruzione di un immobile.
Con sentenza depositata in data 20 novembre (rectius: 24 ottobre) 2009 la Corte d’Appello di Genova ha sostanzialmente confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia in ordine all’accoglimento della domanda.
Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: da quando debbono decorrere gli interessi.
2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..
3. – L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1813, 2033, 1147 e 1148 c.c., art. 112 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto in riferimento alla decorrenza degli interessi sulle somme da restituire su importi versati a titolo di mutuo di scopo da conteggiare a far data della domanda giudiziale.
La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, poichè non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Inoltre riguarda una questione che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non prova avere trattato – e in quali termini – in sede di merito.
Infine, con i riferimenti al mutuo di scopo e alla propria buona fede, introduce temi che implicano accertamenti e valutazioni di fatto che non sono consentiti in sede di legittimità.
4. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;
Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte con la memoria prescindono dai rilievi espressi con la relazione;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, inoltre, ha rilevato che, a meno di esplicita previsione contrattuale nella specie non dimostrata, il mutuo di scopo non è configurabile tra privati;
che pertanto il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2011