Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9597 del 30/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10916/2010 proposto da:

M.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. DE MITRI Raffaele, giusta procura speciale in calce al ricorso ;

– ricorrente –

contro

ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRIESTE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 553/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del 27.10.09, depositata il 10/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

La Corte, letti gli atti depositati:

OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

M.L. ha chiesto di succedere alla madre nel contratto di locazione intercorso con l’ATER. Con sentenza depositata in data 10 novembre 2009 la Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se la mancata notifica alla controparte del ricorso in appello, depositato nei termini, debba dar luogo alla concessione del termine per provvedervi.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – L’unico motivo denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 152 e 153 c.p.c., art. 159 c.p.c., comma 1, art. 162 c.p.c., comma 1, art. 164 c.p.c., comma 2, art. 291 c.p.c., comma 1, art. 421 c.p.c., comma 1, artt. 433, 434 e 435 c.p.c. e art. 24 Cost..

La stesso ricorrente ammette che la sentenza è conforme al nuovo indirizzo giurisprudenziale tracciato da Cass. S.U. n. 29870 e seguito dalla successiva Cass. n. 1721 del 2009. Peraltro esso è stato recepito anche da questa stessa sezione (confronta: Cass. Sez. 3^, n. 29870 del 2008 e la recentissima Cass. Sez. 3^, n. 11600 del 2010).

Le argomentazioni indotte a sostegno della censura, che sostanzialmente propugnano il ritorno al precedente orientamento delle Sezioni Unite, affermato con la sentenza n. 6841 del 1996, trovano anticipata risposta nelle motivazioni delle sentenze citate.

Per quanto riguarda, in particolare, le controversie in materia locativa occorre ribadire che, nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2 – assegnare all’appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una notifica – nella specie neppure tentata – a norma dell’art. 291 c.p.c..

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2011

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