LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11763/2010 proposto da:
D.R.G. *****, D.R.M.
*****, D.R.E. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. CHIABRERA 115, presso lo studio dell’avvocato MANCHISI Michele, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
M.V. *****, M.G., M.
V. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato DI CIOLLO Francesco, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4919/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 16/11/09, depositata il 16/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l’Avvocato Manchisi Michele, difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione.
La Corte, letti gli atti depositati:
OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: i M. hanno chiesto la condanna dei D.R. a demolire la sopraelevazione di un immobile che asserivano essere stata edificata in violazione delle distanze legali.
Con sentenza depositata in data 16 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha condannato D.R. ad arretrare i due piani edificati in sopraelevazione del preesistente fabbricato.
2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..
3. – Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, per la assolutamente inadeguata esposizione dei fatti di causa, con particolare riferimento allo svolgimento del processo.
Occorre al riguardo ribadire che (Cass. n. 4403 del 2006; Cass. n. 13550 del 2004), ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, onde acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle doglianze prospettate.
I ricorrenti non hanno soddisfatto il principio sopra ribadito poichè nel ricorso risultano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, lo svolgimento del giudizio d’appello. Questi adempimenti, necessari in ogni caso, lo erano tanto più nella specie considerato che, da quanto si evince dalla sentenza impugnata e dal controricorso, la vicenda processuale era piuttosto complessa.
4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;
I ricorrenti hanno presentato memoria ed hanno chiesto d’essere ascoltati in Camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte con la memoria non superano i rilievi contenuti nella relazione;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; inoltre ha osservato: l’art. 372 c.p.c., vieta la produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione e non è consentito allegare alla memoria ex art. 378 c.p.c., neppure atti e documenti relativi depositati nei giudizi di merito;
anche in considerazione della complessità della vicenda, i fatti di causa non sono desumibili dai motivi addotti, ma necessitano di un’attività di integrazione non consentita;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2011