Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.9673 del 03/05/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28633-2006 proposto da:

M.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAROTTI PIETRO FAUSTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. *****, in persona del rappresentante legale p.t. Dott. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 105, presso lo studio dell’avvocato MAGNONI FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CHIARINELLI CESARE giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ME.RA., K.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 519/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 07/12/2005, depositata il 31/01/2006 R.G.N. 9387/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato CHIARINELLI CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso con la inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

Con atto di citazione regolarmente notificato B.K. conveniva innanzi al Tribunale di Rieti M.F., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per un infortunio occorsogli mentre, lavorando in un cantiere, era stato investito da una macchina escavatrice di proprietà del convenuto e dallo stesso guidata.

Si costituiva il convenuto contestando la domanda attrice, eccependo che il K. non lavorava alle sue dipendenze e chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa Me.Ra., responsabile del cantiere e la MAA Ass.ni S.p.A. presso la quale era assicurata la macchina escavatrice. Si costituivano questi ultimi eccependo l’infondatezza della chiamata in causa e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.

Istruita la causa, il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 444/2002, dichiarava la responsabilità solidale di M. e Me. in ragione del 50% ciascuno e condannava M. (conducente e proprietario della escavatrice che aveva cagionato l’investimento) a pagare a B.K. la somma di Euro 63.018,00 (condannando Me., datore di lavoro del K., a pagare a M. la metà delle somme da questi dovute al K.); rigettava la domanda riconvenzionale svolta da M. contro la Nuova Maa assicurazioni.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il M.. Si costituivano i convenuti e il Me. spiegava appello incidentale Decidendo sull’appello principale del M. e su quello incidentale del Me., la Corte d’appello di Roma escludeva dal risarcimento il danno patrimoniale già liquidato dal primo giudice (sulla base del risarcimento ottenuto dall’INAIL), determinando quindi l’ammontare complessivo del risarcimento dovuto al K. in Euro 45.418,80 oltre interessi e rivalutazione. I giudici di appello confermavano il rigetto della domanda proposta da M. contro la Nuova Maa sul rilievo che la copertura assicurativa riguardava solo incidenti avvenuti nella pubblica via, mentre nel caso di specie l’investimento del dipendente del Me. ( K.) era accaduto all’interno del cantiere e nello svolgimento della attività lavorativa del dipendente.

Ricorre per Cassazione M.F. con un unico motivo.

Resiste l’intimata Milano Ass.ni S.p.a. con controricorso.

Con l’unico motivo il ricorrente, deducendo violazione o erronea applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 1341 e 1469 quater c.c., assume che la sentenza impugnata è erronea perchè non avrebbe tenuto conto di una “regola ermeneutica”, quella secondo la quale in presenza di contratti predisposti unilateralmente dal professionista con moduli o formulari deve tenersi in considerazione la buona fede del contraente più debole, nella specie il M.F..

Si osserva al riguardo che il ricorso deve essere rigettato per violazione del principio di autosufficienza per il generico richiamo ai fatti di causa, alle motivazioni che si assumono erronee, in particolare alla polizza sottoscritta a suo tempo con la Nuova Maa senza alcuna menzione espressa delle clausole relative.

E’ appena il caso di ricordare che anche con riferimento a sentenze pubblicate prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (nel caso in esame la decisione è stata depositata in data 31 gennaio 2006) la giurisprudenza di questa Corte era ferma nel ritenere che l’interpretazione dei contratti da parte del giudice di merito può essere censurata in sede di legittimità’ solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi della motivazione.

In ogni caso, per il principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente ha l’onere di trascrivere integralmente il testo delle clausole contrattuali che assume siano state male interpretate.

Il ricorso non rispetta alcuno di questi requisiti. Con la conseguenza che esso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200.00 (duemiladuecento/00) di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472