Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.9677 del 03/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28111-2006 proposto da:

B.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLRIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SERRA FAUSTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CITIFIN CITICORP FINANZIARIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1816/2006 del TRIBUNALE di CAGLIARI, emessa il 27/6/2006, depositata il 30/06/2006, R.G.N. 8367/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte Di Cassazione rilevato:

FATTO E DIRITTO

– che B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari il 27 giugno 2006, depositata in Cancelleria il 30 giugno 2006;

– che con la sentenza ora impugnata per cassazione il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi proposta da B.M. avverso il precetto notificatole nell’interesse di Citifin – Citicorp Finanziaria – S.p.A.;

– che il ricorso della B. è svolto in due motivi, attinenti, il primo, a violazione o falsa applicazione di norme di legge, il secondo, sia ad error in procedendo per omessa pronuncia sia a vizio di motivazione;

osserva:

– che, nel caso in esame, il ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (30 giugno 2006);

– che, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4 il motivo deve concludersi, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; nel caso dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è imposta la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione s’assume omessa o contraddittoria o le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;

– che, quanto a quest’ultimo caso, la norma è stata interpretata nel senso che il motivo deve concludersi con un “momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti” (Cass. sez. un. n. 20603 del 2007);

– che, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la ratio dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (Cass. sez. un. n. 5624 del 2009);

– che, riguardo al ricorso in trattazione, il primo motivo, con cui si denuncia il vizio di violazione di legge, manca del tutto del quesito di diritto, ai sensi della norma sopra richiamata;

– che, con riferimento al secondo motivo – formalmente unico, ma in effetti articolato in profili relativi sia ad error in procedendo per omessa pronuncia sia a vizio di motivazione – è del tutto mancante la formulazione di un separato e riconoscibile quesito di diritto per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, mentre la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si risolve in generiche affermazioni, non idonee a prospettare sinteticamente alla Corte la questione in ordine alla quale è chiesta la delibazione, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata in punto di identificazione dei limiti di detta questione;

– che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– che non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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