Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.9684 del 03/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34892-2006 proposto da:

G.A., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato DELI MARIA LAURA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

L.D. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 906/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione 4^ Civile, emessa 15/11/2005 depositata il 05/01/2006; R.G.N. 7438/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato Deli Maria Laura;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 4 marzo 2003 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da L.D. nei confronti di G. A. onde ottenere il risarcimento dei danni a lui provocati dal convenuto sotto il profilo per mancato guadagno e relativi al mancato pagamento dei canoni di locazione da giugno ad ottobre 1999 e alla mancata indennità di occupazione per i mesi da ottobre a novembre dello stesso anno.

Su gravame del L. la Corte di appello di Roma con sentenza del 5 gennaio 2006 accoglieva per quanto di ragione l’appello e in riforma della impugnata sentenza dichiarava l’inadempimento del G. condannandolo al pagamento della somma di Euro 1.162.028, con interessi legali dalla domanda al saldo, oltre spese del doppio grado di giudizio.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il G., affidandosi a due motivi.

Non risulta aver svolto attività difensiva il L..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, variamente formulato e qualificato come error in procedendo, il ricorrente, in estrema sintesi, si duole che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe omesso ogni pronuncia sulla eccepita inammissibilità dell’appello per tardività dello stesso, essendo stata la controversia (inadempimento del contratto di locazione, per mancato pagamento dei canoni) trattata in primo grado con il rito del lavoro.

Ad avviso del ricorrente il giudice dell’appello avrebbe omesso ogni pronuncia e, quindi, avrebbe violato il principio tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., perchè il deposito del relativo ricorso sarebbe avvenuto oltre il termine annuale, insuscettibile di sospensione feriale, come da giurisprudenza che richiama.

La doglianza va disattesa.

Di vero, è giurisprudenza di questa Corte, da cui non è il caso di discostarsi, che la sospensione di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3 non opera solo per la fase sommaria per procedimento di convalida, la quale si conclude, in caso di opposizione dell’intimato, con la pronuncia o il diniego dell’ordinanza, che chiude il procedimento per sua natura a carattere di urgenza, mentre trova applicazione della Legge cit., ex art. 1 per la successiva fase a rito ordinario se l’urgenza non sia stata dichiarata con apposito provvedimento (Cass. n. 677/00 e di recente Cass. n. 1297/10).

Nella specie, la sentenza di primo grado è stata resa a conclusione del giudizio ordinario, ovvero dopo il mutamento del rito, per cui al termine lungo per la impugnazione devesi aggiungere quello di quarantasei giorni di sospensione per il periodo feriale (Cass. n. 10387/05).

Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 4 agosto 1983 ed il ricorso risulta depositato, come pone il rilievo lo stesso ricorrente, il 14 settembre 2004 (v. 4 ricorso), per cui correttamente il giudice dell’appello non ha preso in esame la sollevata eccezione di tardività ed è entrato nel merito della impugnazione.

Con il secondo motivo, in estrema sintesi, il ricorrente si duole della violazione dei principi generali in materia di prova.

A suo avviso, il giudice del gravame avrebbe omesso ogni forma di motivazione a giustificazione del suo giudizio in termini di rilievo probatorio della testimonianza resa dal C., ignorandone la prova orale e le stesse deduzioni formulate dall’attuale ricorrente, privilegiando la testimonianza di altro teste – il N..

La doglianza va disattesa.

Infatti, è sufficiente leggere la motivazione della sentenza impugnata, si evince che il giudice dell’appello, alla luce della normativa di cui all’art. 2697 c.c., ha mostrato di considerare la prova documentale di tutte le circostanze fattuali poste a sostegno della pretesa creditoria del L., quali il rapporto locativo sottoscritto inter partes con tutti gli elementi costitutivi relativi al canone di locazione ed alla durata del contratto medesimo.

Del resto, disattendendo quanto ritenuto dal primo giudice, circa la dimostrazione di un intervenuto accordo risolutorio del rapporto in data 9 luglio 1999 con la contestuale consegna delle chiavi della “cantina” in anticipo rispetto al termine naturale della locazione, previsto per il 14 settembre 199, ha ritenuto la testimonianza del C. inidonea a scalfire la prova testimoniale di parte appellante, in quanto la deposizione del teste N. ha confermato le circostanze dall’appellante addotte e corrispondenti alle prove documentali esibite sia in ordine ala mancata consegna delle chiavi sia all’epoca in cui previa sostituzione della serratura, il locatore ebbe a rientrare nel possesso del locale.

Si tratta di motivazione appagante sotto ogni profilo e, perchè adeguatamente redatta, essa sfugge al sindacato di legittimità, versandosi, peraltro, in questione di valutazione del materiale probatorio di esclusiva competenza del giudice del merito.

Ne consegue che il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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