Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.9704 del 03/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA U.S.L. ROMA/*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. ARIOSTO 3/9, (Avvocatura Affari Legali USL), presso lo studio dell’avvocato POSSI ENRICA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

VILLA LUANA G.I.P.I. S.R.L.,(di seguito per brevita’ VILLA LUANA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato OCCHIPINTI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2008 r.g.n. 4732/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato ALESSIA ALESII per delega ENRICA POSSI;

udito l’Avvocato OCCHIPINTI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la Azienda ASL RM ***** si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma ad istanza della societa’ Villa Luana G.I.F.I., quale mandataria ad agire e riscuotere della signora N., chiedendo venisse dichiarata l’incompetenza del Giudice adito, nonche’ il difetto di legittimazione passiva e comunque deducendo l’insussistenza del diritto della societa’ istante ad agire in nome della predetta N., la decadenza dal diritto a richiedere la somma ingiunta e la erroneita’ di quest’ultima nonche’ l’erronea formulazione dell’ordine di pagamento in favore della societa’ senza che fosse precisato che essa agiva in nome e per conto della detta persona. Si costituiva la societa’ Villa Luana resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.

L’adito Tribunale rigettava l’opposizione.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la Azienda Sanitaria sostenendone l’erroneita’.

Si costituiva la societa’ appellata resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza non definitiva la Corte d’appello di Roma dichiarava la nullita’ dell’impugnato decreto ingiuntivo e tenuta l’ASL a corrispondere solo quanto per il titolo dedotto risultasse dovuto in virtu’ delle delibere regionali in atti.

Successivamente, con sentenza del 3-22 gennaio 2008, la Corte di Appello di Roma condannava l’appellante al pagamento, in favore della controparte, della somma di Euro 67634,62 oltre interessi.

In particolare, quanto al merito, veniva disapplicata la D.G.R. Lazio 726 del 4/3/1980, che aveva fissato l’importo di rimborso per l’assistenza in forma indiretta, sempre poi confermato dalle successive delibere, ritenendo che la stessa fosse stata adottata in violazione della L.R. Lazio n. 15 del 1975, art. 11, comma 6 poiche’ la Giunta Regionale non avrebbe tenuto conto del criterio da quest’ultima stabilito e cioe’ non avrebbe valutato la spesa media sostenuta per analoghe prestazioni nelle Case di Cura private convenzionate nonche’ il tipo di malattia e la durata della degenza.

La Corte riteneva di aver dovuto supplire agli adempimenti omessi dalla Regione Lazio attraverso la disposta “indagine tecnica per appurare l’entita’ della quota di rimborso….”, specificando che si provvedeva, da parte del CTU, alla determinazione analitica della malattia sofferta dal paziente, della durata media della degenza e, conseguentemente applicandosi le tariffe previste dal D.M. anzidetto (169 del 14/12/94) con i ribassi specificati dalle varia delibere succedutesi nel tempo.

Precisava la Corte di essere consapevole che il “D.M. in questione si riferiva alle strutture pubbliche o private accreditate, cio’ nonostante riteneva di doverlo sicuramente utilizzare anche per determinare la quota di rimborso per l’assistenza indiretta sull’assunto che la L.R. anzidetta aveva chiaramente parificato alle case di cura convenzionate quelle non convenzionate per la individuazione della entita’ della quota di rimborso e, quindi, per determinare in concreto l’ammontare di tale quota.

Statuiva inoltre che il rimborso andava riconosciuto all’assistito come rappresentato e quindi alla “Societa’ appellata” condannando – come sopra chiaritola ASL RM/***** al pagamento della somma di Euro 67634,62, oltre interessi. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’Azienda USL RM ***** con due motivi. Resiste la Villa Luana G.I.F.I. srl con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 c.p.c. anche in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c. nonche’ omessa e/o lacunosa motivazione, sostiene che la procura rilasciata da N. E. alla Societa’ Villa Luana Gestioni Immobili Fondiaria Italiana – GIFI srl per atto Notaio Giuseppe Valente di Roma – contenuto nel fascicolo della fase monitoria non sarebbe idonea a conferire poteri di rappresentanza sostanziale in relazione al rapporto oggetto della lite e corrispondentemente poteri di rappresentanza processuale.

Il motivo e’ infondato.

Invero, con la suddetta procura N., in relazione ai ricoveri avvenuti presso la societa’ Villa Luana GIFI, poiche’ quest’ultima non aveva ancora ottenuto i rimborsi di quanto richiesto in assistenza indiretta, ha dato mandato alla stessa di “espletare in nome e per conto della sottoscritta tutte le procedure amministrative o giudiziarie (anche esecutive) necessarie per ottenere il rimborso in assistenza indiretta”.

Tale mandato, inoltre, e’ stato conferito “con espressa legittimazione a riscuotere il predetto rimborso, attesa la completa gratuita’ delle cure ricevute durante il ricovero, con espressa facolta’ di rilasciare ampia e liberatoria quietanza”.

Se questo e’ dunque il tenore letterale della procura, deve affermarsi che in essa siano presenti chiari elementi che consentano di ritenere che alla societa’ Villa Luana GIFI sia sta attribuita la gestione del rapporto sostanziale dal quale trae origine la controversia.

Dette facolta’, infatti, ineriscono al conferimento di poteri rappresentativi di natura sostanziale e sono idonee a configurare la ricorrenza, nel caso di specie, di un mandato all’incasso, conferito anche nell’interesse del mandatario (c.d. mandato in rem propriam), che si sostanzia in un contratto sinallagmatico nel quale le prestazioni corrispettive possono individuarsi, da una parte, nell’autorizzazione all’incasso e, dall’altra, nella prestazione del mandatario.

Il conferimento del mandato da parte della sig.ra N. infatti, e’ avvenuto anche in funzione della tutela del diritto della societa’ mandataria a percepire un compenso — sia pure in via indiretta attraverso la riscossione del rimborso dovuto dalla ASL all’assistita – per l’erogazione di prestazioni sanitarie effettuate in suo favore, in modo del tutto gratuito.

Il mandato ad espletare per conto della mandante tutte le procedure amministrative non puo’ che riguardare infatti il conferimento di poteri rappresentativi sul piano squisitamente sostanziale, ossia la gestione del rapporto oggetto di lite.

Infatti la previsione dell’espletamento di attivita’ amministrative da parte del mandatario va intesa nel senso che questi si e’ impegnato a porre in essere tutti gli adempimenti di natura amministrativa, anche nel senso piu’ lato del termine, che fossero necessari all’espletamento del mandato conferito, nonche’ – in guisa di completamento di esso – tutte le procedure giudiziarie (anche esecutive nominando o revocando avvocati) che si fossero rese necessarie a tal fine, obbligandosi in tal modo ad una gestione completa del rapporto in questione, sia sul piano sostanziale che processuale.

Il significato globale da attribuire al conferimento del mandato in discorso e’ dunque tale da non lasciare alcun dubbio circa la sussistenza di un conferimento di poteri rappresentativi sul piano sostanziale, prima ancora che processuale.

Correttamente, pertanto, il Giudice a quo ha ritenuto di superare la sollevata eccezione sul punto.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 25 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8 bis, 8 sexies e 8 septies, nonche’ delle Delib.

Giunta Regionale del Lazio n. 11310 del 1995 e Delib. Giunta Regionale del Lazio n. 2910 del 1997 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso e’ improcedibile in relazione a tale motivo, fondandosi la censura sulla interpretazione delle suddette delibere, rispetto alle quali non si specifica il tempo e la sede dell’allegazione.

Va in proposito osservato che – secondo il piu’ recente e condivisibile orientamento di questa Corte sul punto – in tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 6, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto (oltre che l’indicazione) anche l’obbligo di deposito, a pena di improcedibilita’ del ricorso, sono soltanto quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale e’ stata pronunciata la sentenza impugnata, atteso che, diversamente, si causerebbero effetti processuali del tutto incoerenti sotto il profilo sistematico, quali un inutile appesantimento della produzione in giudizio, la duplicazione degli oneri posti a carico delle parti ed un aggravio della difficolta’ di esercitare i diritti difensivi con pregiudizio del principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. n. 18854/2010).

Tale orientamento esige, tuttavia, che nel ricorso non solo si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto, ma anche la sede in cui il documento e’ rinvenibile.

Nella specie, l’inosservanza di tale ultimo onere comporta la sopra riscontrata improcedibilita’.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara improcedibile il ricorso in relazione al secondo motivo. Condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio liquidate in Euro 21,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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