LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AZIENDA U.S.L. ROMA/*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARIOSTO 3/9, (Avvocatura Affari Legali USL), presso lo studio dell’avvocato POSSI ENRICA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
VILLA LUANA G.I.F.I. S.R.L., (di seguito per brevità VILLA LUANA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato OCCHIPINTI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5934/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2007 r.g.n. 4504/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito l’Avvocato ALESSIA ALESII per delega ENRICA POSSI;
Udito l’Avvocato OCCHIPINTI MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa in primo grado e in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di Roma, ritenuta, sulla controversia sottoposta al suo giudizio, la giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, rigettava l’opposizione al suddetto decreto ingiuntivo ottenuto dalla srl Villa Luana GIFI opposta.
Contro tale sentenza proponeva appello la Azienda ASL RM *****, la quale concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la declaratoria di inesistenza del credito fatto valere dalla Società Villa Luana.
La parte appellata si costituiva per resistere e concludeva per il rigetto dell’appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza del 18 settembre – 6 novembre 2007, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame.
In particolare, ritenuta la piena validità della procura speciale, rilasciata in favore della società dalla signora P.L., confermava il credito della Soc. Villa Luana riportato nel decreto ingiuntivo opposto sulla base della normativa di riferimento e delle delibere di Giunta Regionale Lazio succedutesi nel tempo, espressamente richiamate.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’Azienda USL RM ***** con due motivi.
Resiste la Villa Luana G.I.F.I. srl con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 c.p.c. anche in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c. nonchè omessa e/o lacunosa motivazione, sostiene che la procura rilasciata da P.L. M. alla Società Villa Luana Gestioni Immobili Fondiaria Italiana – GIFI srl per atto Notaio Giuseppe Valente di Roma -contenuto nel fascicolo della fase monitoria non sarebbe idonea a conferire poteri di rappresentanza sostanziale in relazione al rapporto oggetto della lite e corrispondentemente poteri di rappresentanza processuale.
Il motivo è infondato.
Invero, con la suddetta procura la signora P. in relazione ai ricoveri avvenuti presso la società Villa Luana GIFI, poichè quest’ultima non aveva ancora ottenuto i rimborsi di quanto richiesto in assistenza indiretta, ha dato mandato alla stessa di “espletare in nome e per conto della sottoscritta tutte le procedure amministrative e giudiziarie (anche esecutive) necessarie per ottenere il rimborso in assistenza indiretta”.
Tale mandato, inoltre, è stato conferito “con espressa legittimazione a riscuotere il predetto rimborso, con espressa facoltà di rilasciare ampia e liberatoria quietanza”.
Se questo è dunque il tenore letterale della procura, deve affermarsi che in essa siano presenti chiari elementi che consentano di ritenere che alla società Villa Luana GIFI sia sta attribuita la gestione del rapporto sostanziale dal quale trae origine la controversia.
Dette facoltà, infatti, ineriscono al conferimento di poteri rappresentativi di natura sostanziale e sono idonee a configurare la ricorrenza, nel caso di specie, di un mandato all’incasso, conferito anche nell’interesse del mandatario (c.d. mandato in rem propriam), che si sostanzia in un contratto sinallagmatico nel quale le prestazioni corrispettive possono individuarsi, da una parte, nell’autorizzazione all’incasso e, dall’altra, nella prestazione del mandatario.
Il conferimento del mandato da parte della signora P., infatti, è avvenuto anche in funzione della tutela del diritto della società mandataria a percepire un compenso – sia pure in via indiretta attraverso la riscossione del rimborso dovuto dalla ASL all’assistita – per l’erogazione di prestazioni sanitarie effettuate in suo favore, in modo del tutto gratuito.
Il mandato ad espletare per conto della mandante tutte le procedure amministrative non può che riguardare infatti il conferimento di poteri rappresentativi sul piano squisitamente sostanziale, ossia la gestione del rapporto oggetto di lite.
Infatti la previsione dell’espletamento di attività amministrative da parte del mandatario va intesa nel senso che questi si è impegnato a porre in essere tutti gli adempimenti di natura amministrativa, anche nel senso più lato del termine, che fossero necessari all’espletamento del mandato conferito, nonchè – in guisa di completamento di esso – tutte le procedure giudiziarie (anche esecutive nominando o revocando avvocati) che si fossero rese necessarie a tal fine, obbligandosi in tal modo ad una gestione completa del rapporto in questione, sia sul piano sostanziale che processuale.
Il significato globale da attribuire al conferimento del mandato in discorso è dunque tale da non lasciare alcun dubbio circa la sussistenza di un conferimento di poteri rappresentativi sul piano sostanziale, prima ancora che processuale.
Correttamente, pertanto, il Giudice a quo ha ritenuto di superare la sollevata eccezione sul punto.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 25, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8 bis, 8 sexies e 8 septies nonchè delle Delib. di Giunta Regionale del Lazio n. 11310/1995 e Delib. di Giunta Regionale del Lazio n. 2910 del 1997 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il ricorso è improcedibile in relazione a tale motivo, fondandosi la censura sulla interpretazione delle suddette delibere, rispetto alle quali non si specifica il tempo e la sede dell’allegazione.
Va in proposito osservato che – secondo il più recente e condivisibile orientamento di questa Corte sul punto – in tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto (oltre che l’indicazione) anche l’obbligo di deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono soltanto quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, atteso che, diversamente, si causerebbero effetti processuali del tutto incoerenti sotto il profilo sistematico, quali un inutile appesantimento della produzione in giudizio, la duplicazione degli oneri posti a carico delle parti ed un aggravio della difficoltà di esercitare i diritti difensivi con pregiudizio del principio di effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. n. 18854/2010).
Tale orientamento esige, tuttavia, che nel ricorso non solo si specifichi che il fascicolo è stato prodotto, ma anche la sede in cui il documento è rinvenibile.
Nella specie, l’inosservanza di tale ultimo onere comporta la sopra riscontrata improcedibilità.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara improcedibile il ricorso in relazione al secondo motivo. Condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio liquidate in Euro 21,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011