Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.9708 del 03/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S., C.G., L.G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato RIZZO CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRANE PASQUALE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2711/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2007 R.G.N. 1230/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato FERDINANDO SALMERI per delega RIZZO CLAUDIO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Poste italiane con comunicazione del 25 giugno 2001, ai sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 inizio’ una procedura per il licenziamento collettivo nei confronti di 9.000 lavoratori in eccedenza rispetto alla proprie esigenze tecnico-produttive.

2. In tale comunicazione alle RSU, ai sensi dell’art. 4, comma 3 su citato, venivano indicati: i motivi che determinano la situazione di eccedenza; i motivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure dirette a porre rimedio alla situazione; numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale in eccedenza e del personale abitualmente impiegato; tempi di attuazione del programma di mobilita’; misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione del programma.

3. Alla comunicazione erano allegati l’organico dei dipendenti alla data del 1 maggio 2001, distinto per regioni e diverse aree di inquadramento, nonche’ le eccedenze, alla medesima data, ripartite per regione e con riferimento alle diverse aree di inquadramento, poi ulteriormente specificate con successive comunicazioni.

4. L’esame congiunto con i sindacati, protrattosi in vari incontri, si esauri’ con esito negativo. In seguito, pero’, presso il Ministero del lavoro, tra Poste italiane e sindacati venne raggiunto un accordo per la definizione della procedura. “Nell’intento comune di ridurre le conseguenze sul piano sociale” derivanti dall’attuazione del piano di riorganizzazione e ristrutturazione, le parti concordarono la risoluzione del rapporto di lavoro del personale che alla data del 31 dicembre 2001 e del 31 dicembre 2002 fosse in possesso dei requisiti per il pensionamento. Poste italiane ha quindi comunicato ai lavoratori in tale condizione la cessazione dal lavoro.

5. Fra costoro vi erano i tre ricorrenti, i quali impugnarono il licenziamento dinanzi al Tribunale di Roma, che rigetto’ il loro ricorso.

6. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 10 settembre 2007, ha respinto l’appello.

7. I tre ricorrenti propongono ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, illustrati anche con una memoria.

8. Poste italiane spa ha depositato controricorso.

9. Con il primo motivo si denunzia la violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 nella parte in cui la sentenza ha ritenuto valida la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, omettendo la specificazione degli esuberi per unita’ produttiva e per profili professionali, la indicazione di misure alternative e dei motivi dell’esubero.

10. Con il secondo motivo si denunzia violazione delle medesime norme per mancata individuazione preliminare dell’ambito organizzativo di operativita’ del criterio di scelta.

11. con il terzo motivo si censura, tanto in relazione alle previsioni su indicate, quanto con riferimento alla Direttiva CEE n. 129 del 1975, la illegittimita’ del criterio di scelta concordato con i sindacati (presenza dei requisiti per il collocamento in pensione).

12. Con il quarto motivo si denunzia la violazione del termine di 45 giorni previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 6 perche’ la procedura, avviata con lettera del 25 giugno 2001 si e’ conclusa il 10 settembre 2001.

13. con il quinto motivo si denunzia la violazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 4, della L. n. 71 del 1994, art. 6, comma 7, e della L. n. 407 del 1990, art. 6 con relativo vizio di motivazione.

14. con il sesto motivo si denunzia violazione dell’art. 5 e relativo vizio di motivazione, per aver la Corte ritenuto valido un criterio di scelta concordato tra azienda e sindacati nel corso della procedura e non nell’ambito preventivo della contrattazione collettiva.

15. Con il settimo motivo si censura la decisione per violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 2 per aver l’azienda collocato in mobilita’ una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alla mansioni prese in considerazione.

16. Con l’ottavo ed ultimo motivo si denunzia una erronea applicazione dei criterio di scelta concordato con i sindacati per quanto concerne la ricorrente B.S., che non aveva maturato il diritto alla pensione, non avendo raggiunto alla data del licenziamento il 65mo anno di eta’.

17. Questa Corte ha gia’ analiticamente esaminato i problemi posti con i primi tre motivi, in piu’ decisioni ed in particolare, tra le ultime, nella sentenza 12 agosto 2009, n. 18253, che si e’ occupata di una situazione del tutto sovrapponibile a quella in esame.

18. Si e’ affermato in tale decisione il seguente principio di diritto: “in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale dalla L. n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale, cosicche’, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore puo’ limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, tanto piu’ se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura, che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione”.

19. La motivazione della sentenza, alla quale si rinvia, spiega perche’, in quel contesto specifico, le indicazioni fornite nella comunicazione del datore di lavoro siano conformi a quanto richiesto dalla L. 223 del 1991, art. 4, comma 3 e spiega, piu’ in generale, perche’ il criterio adottato per la individuazione dei lavoratori da licenziare sia conforme ai principi desumibili dalla L. n. 223 del 1991, artt. 1 e 24 e dall’assetto complessivo dell’ordinamento (schematizzati al paragrafo n. 7).

20. Il criterio della prossimita’ al trattamento pensionistico e’ stato, inoltre, ritenuto da questa Corte conforme al principio di non discriminazione in ragione dell’anzianita’, anche nella sua dimensione europea, nonche’ a criteri di razionalita’ ed equita’ (cfr, in particolare, 24 aprile 2007, n. 9866; e 21 settembre 2006, n. 20455, alla cui motivazioni si rinvia).

21. Con riferimento al quarto motivo, la norma di cui si assume la violazione prevede che la procedura deve essere esaurita entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’impresa. I ricorrenti non hanno indicato e documentato la data di ricevimento, ma solo la data della missiva. Poste ha fatto rilevare che il superamento del termine e’ dipeso da una sospensione della procedura concordata con i sindacati. In ogni caso, deve rilevarsi che la previsione non ha sanzione e quindi il superamento di detto termine, non comporta di per se’ la illegittimita’ del licenziamento. Ben diverso da quello in esame e’ il caso considerato da Cass. 7446 del 2000, in cui non solo l’accordo era stato raggiunto oltre il termine, ma, e soprattutto, l’accordo era intervenuto a licenziamento gia’ comminato.

22. Non e’ fondato neanche l’assunto del quinto motivo, secondo il quale vi sarebbe un diritto acquisito del dipendente al mantenimento in servizio sino al 65 anno di eta’ e l’accordo avrebbe violato tale diritto. Vero e’ che con la sentenza 6051 del 1999 questa Corte sostenne che una clausola del contratto integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell’EPI – la quale prevedeva la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianita’ contributiva di quaranta anni (senza obbligo di preavviso ne’ di erogazione della corrispondente indennita’)-era affetta da nullita’ ex art 1418 cod. civ. perche’ non e’ consentito all’autonomia collettiva, in difetto di specifica autorizzazione legislativa, individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dall’ordinamento (dimissioni, mutuo consenso, ovvero licenziamento nei casi previsti dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18). Ma in tale sentenza si specifica che cio’ non e’ consentito alla contrattazione collettiva solo in “difetto di specifica autorizzazione legislativa”, che invece in questo caso sussiste in quanto la L. n. 223 del 1991, art. 5 conferisce alla contrattazione collettiva il compito di individuare i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, prevedendo criteri legali solo in funzione sussidiaria.

23. Con il sesto motivo si denunzia violazione dell’art. 5 e relativo vizio di motivazione, per aver la Corte ritenuto valido un criterio di scelta concordato tra azienda e sindacati nel corso della procedura e non nell’ambito di un intervento preventivo della contrattazione collettiva. Anche in questo caso il riferimento normativo e’ costituito dal primo comma dell’art. 5 cit., che impone di individuare i lavoratori “in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto previsto dai contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’art 4, comma 2 ovvero ….”. La norma non precisa il tipo di contratti collettivi, ne’ richiede che siano preesistenti alla procedura. Ben puo’ trattarsi pertanto di contratto collettivo stipulato all’esito dell’esame congiunto previsto dal quinto comma dell’art. 4. Il richiamo e’ semplicemente ai “contratti collettivi stipulati con i sindacati di’ cui all’art. 4, comma 2”, senza nessun altra precisazione. I sindacati indicati dall’art. 4, comma 2 sono le RSA costituite a norma dell’art. 19, nonche’ le rispettive associazioni sindacali di categoria. I relativi contratti collettivi possono essere, pertanto, contratti aziendali stipulati con le RSA o possono essere contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali di categoria; possono essere stati stipulati a prescindere dalla specifica procedura o nell’ambito di tale procedura.

24. Con il settimo motivo si censura la decisione per violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 2 per aver l’azienda collocato in mobilita’ una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alla mansioni prese in considerazione.

Con l’ottavo ed ultimo motivo si denunzia una erronea applicazione dei criterio di scelta concordato con i sindacati per quanto concerne la ricorrente B.S., che non aveva maturato il diritto alla pensione, non avendo raggiunto alla data del licenziamento il 65mo anno di eta’. Le doglianze relative all’illegittimita’ del criterio prescelto in quanto non idoneo a salvaguardare la proporzione di manodopera femminile sono state respinte dalla Corte di merito perche’ formulate “affatto genericamente”. Il ricorso per cassazione, che peraltro si limita a formulare un’ipotesi di violazione senza dimostrarla in concreto, non censura specificamente tale giudizio della Corte d’appello, e non riporta i passaggi del ricorso introduttivo e di quello di appello relativi al tema. Cosi’ operando non formula una critica specifica alla decisione sul punto della Corte d’appello e, in violazione del criterio dell’autosufficienza del ricorso, non mette in condizione la Corte di legittimita’ di valutare se e come le questioni siano state proposte e prospettate nei precedenti gradi del giudizio e di verificare la correttezza della decisione di secondo grado sul punto.

25. Deve, infine, sottolinearsi che con la memoria depositata per l’udienza i ricorrenti denunziano la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 introducendo cosi’ un’ulteriore censura, non compresa nei motivi del ricorso, che non puo’ essere presa in considerazione per la non tempestivita’ della deduzione.

26. Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto. Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 37,00 Euro, nonche’ 2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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