LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FINMECCANICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato BUZZI ALBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato SCANCARELLO ANGELO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 412/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/05/2007 R.G.N. 86/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato GIANNI GAETANO per delega MORRICO ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova confermava la statuizione di primo grado con cui era stata dichiarata la illegittimita’ della collocazione in Cigs di S.C. da parte del datore di lavoro Finmeccanica nel periodo dal 3 settembre 1998 al 7 luglio 2001, nonche’ la illegittimita’ del licenziamento intimato il 6 luglio 2001, riducendo pero’ il risarcimento del danno liquidato per la Cigs in primo grado ad Euro 31.048,13 e confermando invece il danno da licenziamento in Euro 114.041,02. La Corte territoriale disattendeva in primo luogo la censura dell’appellante Finmeccanica, che era stata dichiarata contumace in primo grado, di nullita’ della notifica, perche’ l’atto era stato indirizzato ad “Arnaldo un’azienda Finmeccanica” e notificato ritualmente presso la sede legale di Finmeccanica, sul rilievo che, pur essendo la denominazione della societa’ Finmeccanica, la indicazione usata nel ricorso introduttivo, corrispondente peraltro a quella che figurava nelle buste paga, che connotava un particolare ramo dell’azienda, non rendeva in alcun modo incerta l’identificazione del soggetto convenuto in giudizio.
La Corte territoriale confermava che i criteri adottati per l’individuazione dei lavoratori da collocare in Cigs era del tutto generici perche’ il tenore del provvedimento era: “appartenenza dei lavoratori stessi agli enti interessati dagli interventi… o al fatto che i dipendenti svolgano attivita’ connesse e/o supporto a quelle degli enti suddetti..” dal momento che questa formula poteva attagliarsi alle situazioni piu’ varie. La Corte conveniva poi che il datore e’ libero di dettare i criteri di scelta, ma che questi, nella specie, non erano stati in alcun modo esplicitati e che solo in caso di loro chiara indicazione il lavoratore ha l’onere di indicare i nomi di altri colleghi su cui la scelta avrebbe dovuto cadere, mentre nella specie cio’ non sarebbe stato possibile alla S.. Ne’ risultava che in sede di accordo sindacale le parti avessero esaminato i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere.
Quanto al licenziamento, considerato che la contumacia aveva impedito all’appellante di allegare e provare i criteri di scelta di cui ALLA L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 la tesi della societa’ era che la riduzione del personale aveva riguardato gli addetti ad un unico settore. Osservava la Corte territoriale che la comparazione tra i lavoratori da avviare alla mobilita’ puo’ ben essere effettuata avendo riguardo solo ai lavoratori addetti al ramo interessato alla chiusura o alla ristrutturazione, solo pero’ dimostrando che tra detti lavoratori non risultino professionalita’ idonee all’adibizione ai settori mantenuti. Nella specie non era stato dimostrato che la S., che era segretaria addetta al coordinamento fornitori, organizzazione archivio ecc. non potesse trovare utile collocazione nei settori ancora operativi. Avverso detta sentenza la societa’ soccombente propone ricorso con quattro motivi. Resiste la lavoratrice con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo,censurando la sentenza per violazione degli artt. 414, 415, 291 e 354 cod. proc. civ., la societa’ si duole che sia stata rigettata la preliminare eccezione di nullita’ della sentenza per nullita’ della notifica del ricorso introduttivo, che aveva determinato la sua mancata costituzione in giudizio, mentre sostiene la ricorrente, l’atto era stato indirizzato ad un soggetto non piu’ esistente dopo la delibera del consiglio di amministrazione del 17 ottobre 2001 in cui si era deciso di chiudere definitivamente il ramo d’azienda Arnaldo. Il motivo non merita accoglimento.
Ed infatti la ricorrente, con questa censura, si limita la ribadire la irregolare denominazione della parte chiamata in giudizio, di cui la sentenza impugnata ha ben dato atto, ma non ha sollevato argomenti atti ad inficiare le conclusioni cui la Corte adita e’ pervenuta sul fatto che, ciononostante, non risultava incerta la identificazione del soggetto convenuto in giudizio, anche considerando che la notifica era stata effettuata presso la sede della Finmeccanica. I Giudici di merito si sono quindi attenuti al principio piu’ volte enunciato per cui (tra le tante Cass. n. 9928 del 11/05/2005).
“L’errore sulle generalita’ del convenuto, contenuto nella citazione nel giudizio di primo grado e nella relata di notificazione della medesima, non comporta la nullita’ di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell’atto che la notificazione e’ avvenuta appunto all’effettivo destinatario, puo’ escludersi l’esistenza di un’incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimita’ se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.”.
Nella specie non e’ ravvisabile alcun vizio nel ragionamento seguito dalla Corte di Genova, che ha anche rilevato che la denominazione usata corrispondeva a quella indicata nelle buste paga della ricorrente, onde la censura va rigettata.
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1 nonche’ dell’art. 2697 cod. civ. e difetto di motivazione in relazione alla affermata illegittimita’ della collocazione in Cigs della S., per non avere la Corte territoriale tenuto conto che i criteri di scelta dei lavoratori figuravano nella lettera di apertura della procedura,che erano intimamente correlati alla causa integrabile e che incombe sul lavoratore che, intende contestare la legittimita’ della scelta, di dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore ovvero che la propria sia stata determinata da motivi discriminatori, di qui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. Neppure questo motivo merita accoglimento.
La stessa ricorrente conviene in punto di diritto sulla necessita’ che i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in Cigs rispondano alle esigenze tecnico produttive, ossia alla causa integrabile. Nella specie non e’ dato neppure conoscere quale fosse “la causa integrabile”, ossia quali fossero le esigenze aziendali che inducevano alla sospensione, dal momento che la formula usata nel provvedimento di apertura della procedura era pacificamente “l’individuazione dei dipendenti da sospendere sara’ conseguente all’appartenenza dei lavoratori stessi agli enti interessati dagli interventi… o al fatto che i dipendenti svolgano attivita’ connesse e/o supporto a quelle degli enti suddetti..”. Si trattava quindi, come hanno logicamente affermato di Giudici di merito, di una formula del tutto generica, passibile di attagliarsi a molteplici situazioni non altrimenti precisate, non risultando indicato ne’ il ramo d’azienda interessato e neppure se si trattasse di situazione di crisi ovvero di ristrutturazione. Altrettanto logicamente i Giudici di merito hanno osservato che la genericita’ della formula non consentiva alla S. di muovere contestazioni di sorta e cioe’ le impediva di indicare su quali altri lavoratori la scelta avrebbe dovuto cadere. Il motivo va quindi rigettato.
3. Con il terzo mezzo si denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 sulla ritenuta illegittimita’ del licenziamento, che invece sarebbe legittimo in quanto aveva investito tutti gli addetti al ramo d’azienda Ansaldo che si era deliberato di chiudere definitivamente. La scelta dei lavoratori da mettere in mobilita’ era dunque avvenuta attribuendo preminente rilievo alle esigenze tecnico organizzative e produttive e quindi sarebbe legittima la limitazione del campo di applicazione della messa in mobilita’ al solo reparto o stabilimento interessato. La censura e’ infondata.
Questa Corte si e’ gia’ approfonditamente espressa in materia con la sentenza n. 9991 del 2009, con cui si e’ affermato “La giurisprudenza della Corte ha precisato piu’ volte che, in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unita’ produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilita’, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma puo’ avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico – produttive, nell’ambito della singola unita’ produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto cio’ non e’ il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma e’ obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale.
Infatti, la prima parte dell’art. 5, dispone che la “l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilita’ deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale”.
Dunque, in via preliminare, la delimitazione del personale “a rischio” si opera in relazione a quelle esigenze tecnico produttive ed organizzative che sono state enunciate dal datore con la comunicazione di cui all’art. 4, comma 3; e’ ovvio che, essendo la riduzione di personale conseguente alla scelta del datore sulla dimensione quantitativamente e qualitativamente ottimale dell’impresa per addivenire al suo risanamento, dalla medesima scelta non si puo’ prescindere quando si voglia determinare la platea del personale da selezionare.
Ma va attribuito il debito rilievo anche alla previsione testuale della norma secondo cui le medesime esigenze tecnico produttive devono essere riferite al “complesso aziendale”; cio’ in forza dell’esigenza di ampliare al massimo l’area in cui operare la scelta, onde approntare idonee garanzie contro il pericolo di discriminazioni a danno del singolo lavoratore, in cui tanto piu’ facilmente si puo’ incorrere quanto piu’ si restringe l’ambito della selezione. D’altra parte, sarebbe incongruo che questo ambito venisse gia’ predeterminato dalla legge, perche’ cio’ varrebbe indebitamente a presupporre una assoluta e generalizzata incomunicabilita’ tra parti o settori dell’impresa.
Se tale e’ il contesto, si arguisce facilmente che non vi e’ spazio per una restrizione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta che sia frutto dell’iniziativa datoriale pura e semplice, perche’, come gia’ detto, cio’ finirebbe nella sostanza con l’alterare la corretta applicazione dei criteri stessi, che la L. n. 223 del 1991, art. 5, intende espressamente sottrarre al datore, imponendo che questa venga effettuata o sulla base dei criteri concordati con le associazioni sindacali, ovvero, in mancanza, secondo i criteri legali.
E dunque arbitraria e quindi illegittima ogni decisione del datore diretta a limitare l’ambito di selezione ad un singolo settore o ad un reparto, se cio’ non sia strettamente giustificato dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di riduzione del personale. La delimitazione dell’ambito di applicazione dei criteri dei lavoratori da porre in mobilita’ e’ dunque consentita solo quando dipenda dalle ragioni produttive ed organizzative, che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, quando cioe’ gli esposti motivi dell’esubero, le ragioni per cui lo stesso non puo’ essere assorbito, conducono coerentemente a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta.
Per converso, non si puo’, invece, riconoscere, in tutti i casi, una necessaria corrispondenza tra il dato relativo alla “collocazione del personale” indicato dal datore nella comunicazione di cui all’art. 4, e la precostituzione dell’area di scelta. Il datore infatti segnala la collocazione del personale da espungere (reparto, settore produttivo ecc), ma cio’ non comporta automaticamente che l’applicazione dei criteri di scelta coincida sempre con il medesimo ambito e che i lavoratori interessati siano sempre esclusi dal concorso con tutti gli altri, giacche’ ogni delimitazione dell’area di scelta e’ soggetta alla verifica giudiziale sulla ricorrenza delle esigenze tecnico produttive ed organizzative che la giustificano. A mero titolo esemplificativo, si puo’ rilevare che ove il datore, nella comunicazione di cui all’art. 4, indicasse che tutto il personale in esubero e’ collocato all’interno di’ un unico reparto, essendo solo questo oggetto di soppressione o di ristrutturazione, non sarebbe giustificato limitare l’ambito di applicazione dei criteri di scelta a quegli stessi lavoratori nel caso fossero addetti a mansioni assolutamente identiche a quelle ordinariamente svolte anche in altri reparti, salva la dimostrazione di ulteriori ragioni tecnico produttive ed organizzative comportanti la limitazione della selezione. Ed ancora, quando la riduzione del personale fosse necessitata dall’esistenza di una crisi che induca alla riduzione, genericamente, dei costi, non vi sarebbe, quanto meno in via teorica, alcun motivo di limitare la scelta ad uno dei settori dell’impresa, e quindi la selezione andrebbe operata in relazione al complesso aziendale”.
Con il che si puo’ spiegare, nell’art. 5 citato, la duplicita’ – altrimenti scarsamente comprensibile – del richiamo alle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, perche’, nella prima parte, esse si r riferiscono all’ambito di selezione, mentre, nella seconda parte, le medesime esigenze concorrono poi nel momento successivo, con gli altri criteri dell’eta’ e del carico di famiglia, all’individuazione del singolo lavoratore (salvo che non operino altri criteri concordati con i sindacati). Pertanto, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale puo’ essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, ed e’ onere del datore provare il fatto che determina l’oggettiva limitazione di queste esigenze, e giustificare il piu’ ristretto spazio nel quale la scelta e’ stata effettuata (Cass. 23 giugno 2006, n. 14612). Cosicche’, non puo’ essere ritenuta legittima la scelta di’ lavoratori solo perche’ impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalita’ equivalente a quella di addetti ad altre realta’ organizzative (Cass. n. 26376/2008, cit; 12 maggio 2006, n. 11034; 15 giugno 2006, n. 13783).
3.1. Dall’applicazione dei principi sopra richiamati discende la conformita’ al diritto della decisione impugnata, la quale ha considerato che la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilita’ puo’ ben essere effettuata avendo riguardo solo al singolo ramo interessato, ma ha aggiunto che cio’ e’ consentito, pero’, solo dimostrando che tra detti lavoratori non risultino professionalita’ idonee ai settori mantenuti. Ha poi concluso che la S., svolgendo mansioni di segretaria addetta al coordinamento dei fornitori e all’organizzazione dell’archivio, ben poteva trovare utile collocazione nei settori mantenuti. La censura va quindi rigettata.
4. Va parimenti rigettato il quarto ed ultimo motivo, in cui, denunziando violazione della L. n. 223 del 1991, si sostiene che spettava alla lavoratrice di svolgere contestazioni specifiche sulla applicazione dei criteri di scelta.
La questione della specificita’ delle contestazioni a carico del lavoratore collocato in mobilita’ risulta ormai superata dalle argomentazioni della sentenza impugnata, su cui non sono state svolte censure, che la professionalita’ della S. rendeva possibile la sua utile collocazione presso gli altri settori dell’azienda non interessati alla chiusura, onde la illegittimita’ del recesso.
In definitiva il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 24,00 oltre quattromila/00 Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 15 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011