Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.9716 del 03/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, (DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimata –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 3^/06/2006, r.g.n. 587/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 19 giugno 2006, la Corte d’Appello di Venezia respingeva il gravame svolto da Poste Italiane spa contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla societa’ volto alla declaratoria di legittimita’ della sanzione disciplinare inflitta a L.R..

2. La contestazione riguardava l’inosservanze del sistema di consegna della corrispondenza c.d. ad areole, in base al quale il singolo operatore e’ tenuto alla consegna non solo della corrispondenza della zona di sua competenza, ma anche, in quota, della corrispondenza di altra zona ricompresa nel medesimo raggruppamento di zone (areola), in caso di assenza dell’operatore assegnato a quella zona.

3. La Corte ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di Poste italiane di accertamento della legittimita’ delle sanzioni disciplinari per due ragioni.

4. La prima e’ che “l’addebito sostenuto dalle poste nell’atto di appello e’ diverso da quello delle lettere di contestazione con le quali si contesta l’omesso recapito pro quota in tutto o in parte della posta della zona rimasta scoperta all’interno dell’areola e non il fatto del rifiuto del portalettere di uscire con la posta della zona scoperta lasciandola giacente presso l’ufficio recapiti”. In tal modo, secondo la Corte “Poste ammette di non contestare o meglio di non poter provare che effettivamente tutta la posta potesse essere consegnata nell’arco del normale orario di lavoro settimanale”.

5. La seconda ragione e’ che, anche alla stregua della nuova contestazione, il comportamento dei portalettere non e’ sanzionabile in quanto “deve ritenersi legittima, da parte loro, al momento del carico delle borse, in relazione alla quantita’ della posta di competenza ed aggiuntiva da consegnare, la valutazione della possibilita’ di consegnarla integralmente. Spettava quindi alle Poste dimostrare in concreto (valutato il numero, la quantita’ ed il peso del corriere da recapitare e la lunghezza dei percorsi) che in quei giorni tutta la posta poteva essere consegnata in quello specifico giorno o comunque nell’ambito di una settimana”.

6. Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre per cassazione articolando due motivi. L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c., in relazione all’art. 41 Cost. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo prospettato dal ricorrente.

8. Secondo Poste non vi e’ diversita’ di contenuti tra la contestazione e l’addebito prospettato in giudizio, perche’ i portalettere lasciando giacente in ufficio buona parte della corrispondenza della zona di areola, hanno manifestato la volonta’ di non recapitare tale corrispondenza.

9. Il motivo e’ fondato: l’argomentazione della sentenza in ordine alla diversita’ degli addebiti non e’ sufficiente e non spiega in modo adeguato la diversita’ delle due condotte, posto che il rifiuto di adempiere all’obbligo di consegnare, pro quota, la posta del collega assente, e’ integrato tanto dalla mancata consegna in se, che dalla mancata consegna derivante dal non aver neanche ritirato dall’ufficio la corrispondenza da consegnare.

10. Con riferimento alla seconda ragione esposta nel punto 5 che precede, si denunzia, invece, violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 28, 20 CCNL dell’11 gennaio 2001 e degli artt. 1362 e 1363 in relazione agli artt. 51 e 54 del citato CCNL. 2. Nella esposizione si contesta la tesi della Corte “in base alla quale incombeva alla societa’ l’onere di dimostrare che la prestazione aggiuntiva fosse sicuramente e completamente esigibile”, in quanto, una volta dimostrato da parte del datore la mancata esecuzione della prestazione secondo le direttive impartite, spetta al lavoratore la prova della non imputabilita’ dell’inadempimento”.

12. Il motivo e’ fondato. Come gia’ ritenuto da questa Corte in altre controversie, sovrapponibili al presente giudizio, con decisione alla quale il Collegio intende uniformarsi (v. Cass. 308/2011), la ripartizione dell’onere della prova, in materia, e’ la seguente:

Poste italiane s.p.a. aveva l’onere di provare che tra le prestazioni che il lavoratore era tenuto a svolgere vi era anche quella di consegnare la corrispondenza, pro quota, del collega assente, assegnatario di altra zona della medesima areola.

13. Il lavoratore, posto che e’ pacifico che la prestazione non e’ stata resa, aveva l’onere di provare che il suo rifiuto non costituiva inadempimento parziale della prestazione lavorativa.

14. Il giudizio di merito deve essere riformulato valutando la prova alla stregua della su indicata ripartizione, cui non si e’ attenuta la Corte di Venezia. La sentenza pertanto deve essere cassata, con rinvio ad altra Corte d’Appello per il nuovo giudizio di merito.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste per la decisione anche in ordine alle spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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