Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.9732 del 03/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LAGUNDO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACCHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avv. PILIA PAOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. MARTIN GANNER, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’aVV. GAPP HUBERT, giusta procura speciale a margine della seconda pagina del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2008 del TRIBUNALE di BOLZANO – Sezione Distaccata di MERANO del 19.12.08, depositata il 24/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.

FATTO E DIRITTO

Il 24 dicembre 2008 il tribunale di Bolzano, sez. staccata di Merano, in riforma della sentenza resa il 26 febbraio 2007 dal giudice di pace di Merano, accoglieva l’appello proposto da Recla srl, la quale aveva proposto opposizione al verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, verificata il ***** dalla polizia municipale di Lagundo.

Per quanto ancora qui interessa, il tribunale riteneva fondate le censure attinenti alla necessita’ di taratura dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento e all’onere dell’amministrazione di dar prova della relativa operazione, necessaria per la regolarita’ della rilevazione.

La sentenza impugnata dichiarava assorbiti gli altri motivi di appello.

Notificata la sentenza in data 29 gennaio 2009, il Comune di Lagundo ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 marzo 2009.

L’opponente si e’ costituita con controricorso.

Con l’unico motivo parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6, e relative norme regolamentari di esecuzione.

Deduce la piena legittimita’ dell’uso dell’apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all’art. 345 reg. esec. C.d.S., nonche’ l’estraneita’ alla materia delle norme sul sistema nazionale di taratura.

Con rituale quesito di diritto, sviluppato in due proposizioni, chiede che sia negata la applicabilita’ dei controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991 e che sia confermato che e’ onore dell’eventuale opponente dar prova delle irregolarita’ di funzionamento connesse alla mancanza di revisione o manutenzione dell’apparecchiatura utilizzata. Il motivo e’ manifestamente fondato.

Questa sezione ha gia’ statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocita’ stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura.

Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocita’ ed e’ competenza di autorita’ amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07;

29333/08; 9846/2010).

Ne consegue la superfluita’ di ogni ulteriore argomentazione e l’irrilevanza della prova sulla esecuzione dell’operazione di taratura, posto che, mancando, per l’inapplicabilita’ della L. n. 273 del 1991, una disposizione normativa di rango primario che la renda obbligatoria, la legittimita’ della pretesa accertata da pubblico ufficiale con strumentazione elettronica non puo’ essere inficiata dalla ipotizzata omissione di una prescrizione regolamentare.

Va infatti ribadito che in materia di violazione delle norme del C.d.S. relative ai limiti di velocita’, l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento di tali limiti opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il diletto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. 10212/05; 287/05).

Mette conto osservare che del tutto infondata e’ l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per pretesa violazione del principio di autosufficienza, posto che i documenti cui si riferisce la resistente, dei quali non sarebbe stato riportato il testo, attengono alla omologazione dell’apparecchiatura, questione non oggetto di impugnazione perche’ risolta in senso favorevole alle ragioni dell’ente locale.

Queste osservazioni sono state svolte nella relazione preliminare depositata dal consigliere relatore. Le parti non hanno depositato memoria.

Il Collegio condivide pienamente la relazione comunicata ex art 380 bis c.p.c. e reputa manifestamente fondato il motivo di ricorso.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Bolzano che si atterra’ al principio di diritto sopra ribadito e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

Le ulteriori ragioni di opposizione esposte in controricorso potranno essere oggetto del giudizio di rinvio, ove in precedenza siano state ritualmente introdotte.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Bolzano, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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