Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9742 del 03/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VIGNA FABBRI 29, presso lo studio dell’avvocato BORELLO FRANCESCANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. RESTUCCIA CATERINA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 817/2009 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del 17.8.09, depositata il 26/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI Costantino.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Lamezia Terme in data 17.8.2009 e depositata il 26.8.2009 in materia di opposizione agli atti esecutivi. Al ricorso proposto e’ applicabile la normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 per essere la sentenza impugnata pubblicata successivamente all’entrata in vigore della stessa (4.7.2009).

La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimita’ e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

Il ricorso e’ manifestamente infondato.

In ordine ai due motivi – il primo di vizio di motivazione ed il secondo di violazione degli artt. 137, 148, 479 c.p.c. e di vizio di motivazione – da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica, deve rilevarsi quanto segue.

Il giudice del merito ha dato atto che il titolo esecutivo – rappresentato dall’ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 2 con in calce l’apposizione della formula esecutiva – era stato notificato all’opponente unitamente all’atto di precetto, conformemente al disposto dell’art. 479 c.p.c., comma 3.

E cio’ – diversamente da quel che sostiene il ricorrente in ordine alla mancata fonte di una tale affermazione – il giudice del merito ha desunto, proprio come indicato nella parte motivazionale della sentenza, “dall’esame del fascicolo dell’espropriazione mobiliare n. *****”.

Ai fini della ritualita’ della correttezza della notificazione di titolo esecutivo e precetto, come avvenuta, poi, alcun rilievo riveste la circostanza che l’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione redatta a seguito del precetto abbia menzionato espressamente soltanto il “presente atto”, vale a dire il precetto e non il titolo esecutivo.

Nelle premesse del precetto – come si ricava dalla sentenza impugnata – infatti vi e’ l’espressa menzione dell’indicato provvedimento presidenziale; cio’ evidenziando il ricorso alla contestuale notificazione di titolo esecutivo e precetto (v. anche Cass. 4.10.2000 n. 13161)”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dovere osservare.

Diversamente da quel che sostiene il ricorrente – vai la pena di ribadire – il giudice del merito ha dato atto, nella sentenza impugnata, che il titolo esecutivo – rappresentato dall’ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 2 con in calce l’apposizione della formula esecutiva, era stato notificato all’opponente unitamente all’atto di precetto, conformemente al disposto dell’art. 479 c.p.c., comma 3; cio’ desumendo “dall’esame del fascicolo dell’espropriazione mobiliare n. *****”.

Gli ulteriori rilievi, pertanto, perdono di consistenza.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,0 0 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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