Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.9772 del 04/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17352/2005 proposto da:

B.P. *****, B.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI Maria Teresa, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CUGURRA PAOLO, MASNATA GIANLUIGI;

– ricorrenti –

contro

V.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TIMOSSI Gualtiero;

S.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TIMOSSI GUALTIERO;

– controricorrenti –

e contro

A.M.R., A.G., A.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1632/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/01/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO Che con atto del 31 luglio 2008 sottoscritto dalle parti e dai loro difensori B.P. e B.G. hanno dichiarato di rinunciare ai ricorso per cassazione iscritto al n. 17352/05 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino dep. il 12 ottobre 2004;

la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti V. M. e S.A. che vi hanno aderito con atto sottoscritto anche dal difensore;

lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;

ritenuto che, in considerazione dell’adesione alla rinuncia da parte dei resistenti, non va emessa alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

visti gli artt. 375, 390 e 391 cod. proc. civ..

dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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