Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.9798 del 04/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. F.R., rappresentato e difeso da se medesimo, per legge domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Presidente della Corte d’appello di Genova in data 19 luglio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’improcedibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. F.R. – che aveva assistito K.A., ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Presidente della Corte d’appello di Genova in data 19 luglio 2008, con cui, accogliendosi l’opposizione proposta dal pubblico ministero, sono stati ridotti i compensi liquidati al difensore;

che il ricorso per cassazione e’ stato depositato nella cancelleria del giudice a quo l’8 agosto 2008;

che il ricorso e’ affidato a due motivi, i quali – privo del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – denunciano violazione di legge, oltre che mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ di motivazione;

che il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato una memoria di costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina ne’ una questione di competenza ne’ una nullita’, ma puo’ giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennita’ ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilita’ e di procedibilita’ dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, e’ stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformita’ dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, con ordinanza interlocutoria n. 15812 del 2010, regolarmente comunicata, alla parte ricorrente e’ stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, nonche’ l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte;

che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, la parte ricorrente non vi ha provveduto;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non notificato a cura del ricorrente ad alcuno e privo del prescritto quesito;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere a-dottata, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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