LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.C. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORITO AGATINO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAPPALARDO PASQUALE, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 768/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 22/10/09, depositata il 19/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:
“Con ricorso notificato il 14 aprile 2010, L.C. chiede, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata in data 19 dicembre 2009, con la quale la Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, l’ha condannata a pagare ad G.A., ritenuto suo dipendente, la somma di Euro 22.327,45, a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge.
Le censure rivolte dalla ricorrente alla sentenza della Corte territoriale sono le seguenti:
– insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere accolto la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo stato dimostrato in istruttoria che il G. aveva lavorato esclusivamente alle dipendenze del marito della ricorrente P.A.;
– ancora il vizio di motivazione, per non aver ritenuto, alla stregua delle risultanze della prova testimoniale, che il G. era alle dipendenze di P.A.;
– violazione del combinato disposto dell’art. 102 c.p.c. – dell’art. 306 c.p.c., commi 3 e 4, per non avere censurato la decisione di primo grado che non a-veva integrato il contraddittorio nei confronti di P.A..
Resiste alle domande G.A. con proprio controricorso.
Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
Il ricorso è inammissibile nei primi due motivi e manifestamente infondato nel terzo e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.
I primi due motivi di censura investono in realtà ambedue la valutazione dei fatti acquisiti al giudizio mediante l’istruttoria testimoniale operata dai giudici di merito.
In proposito e con riferimento alla apparente deduzione di difetto di legittimazione passiva della ricorrente, occorre infatti distinguere tra la legittimazione ad causam dal lato passivo e la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.
La prima costituisce un presupposto processuale e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è richiesta la tutela e l’affermata (dall’attore) sua titolarità del dovere dedotto.
La sussistenza di tale presupposto processuale è rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale accerta se, secondo la prospettazione attorea del diritto controverso, il convenuto assuma la veste di colui che deve subire la pronuncia.
La seconda questione attiene invece al merito della lite, concernendo la reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, in ordine alla quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio (cfr., tra le altre, Cass. 14 giugno 2006 n. 13756).
Nel caso in esame, trattandosi di un diritto rappresentato in giudizio dalla parte originariamente attrice come attinente ad un rapporto intercorrente con la L., di cui quest’ultima contesta la reale titolarità passiva, riferendola al marito P.A., non viene in considerazione un problema di legittimazione ad causam, ma unicamente una questione di merito, relativa alla effettiva titolarità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La Corte territoriale ha in proposito ritenuto che il rapporto di lavoro subordinato dedotto da G.A. per rivendicare il pagamento di differenze retributive fosse intercorso con la attuale ricorrente.
Quest’ultima contesta tale conclusione, richiamando le risultanze della prova testimoniale che sarebbero a lei favorevoli, ma senza riprodurne il testo, come necessario in osservanza della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., per tutte, recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10), costituente espressione della regola di necessaria specificità di tale ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (sul quale, letto in collegamento con l’art 369 c.p.c., comma 2, n. 4, cfr..
recentemente, Cass. S.U. n. 7161/010).
Inoltre e comunque le critiche svolte dalla ricorrente non si appuntano in maniera specifica su palesi errori o fraintendimenti in ordine alla valutazione di singole prove aventi portata decisiva o sulla illogicità o carenza nelle argomentazioni a sostegno della valutazione complessiva operata, ma si limitano inammissibilmente a sovrapporre alle valutazioni dei giudici di merito proprie diverse valutazioni del medesimo materiale istruttorio, chiedendo sostanzialmente a questo giudice di legittimità un giudizio di merito di terza istanza.
Infine è manifestamente infondato il terzo motivo: attenendo infatti la nozione di litisconsorzio necessario di tipo sostanziale di cui all’art. 102 c.c. ad ipotesi espressamente previste dalla legge nonchè in generale al caso in cui il rapporto sostanziale affermato in giudizio sia di carattere plurisoggettivo e la relativa decisione sarebbe inutiliter data ove non venisse pronunciata nei confronti di tutti (cfr., tra altre, Cass. 10 marzo 2008 n. 6381 e 7 marzo 2006 n. 4890), essa non è sicuramente riferibile ad una ipotesi, come quella in esame, in cui sostanzialmente la ricorrente contesta, come sopra rilevato, la titolarità passiva del rapporto dedotto, e per questo aspetto il merito della controversia”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando pertanto il ricorso, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, come operato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 4.000,00, oltre accessori di legge, per onorari, che distrae all’avv. Pasquale Pappalardo.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011