LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE, in persona della titolare, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell’avvocato PETRILLO MARCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO MARIA, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M.C. *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1075/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del 24/09/09, depositata il 13/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La causa e’ stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base di una relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c. In proposito, il relatore ha riferito che, con ricorso notificato il 13 aprile 2010, S.M., quale titolare dell’Istituto per il trattamento del dolore, aveva chiesto la cassazione della sentenza depositata il 13 ottobre 2009, con la quale la Corte d’appello di Potenza ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di accoglimento della domanda di impugnazione del licenziamento in tronco di natura disciplinare intimato a C.M.C. con lettera del 4 maggio 2004, per inosservanza dell’art. 7 S.L. e di condanna alla riassunzione della lavoratrice o, in alternativa, a pagarle, a titolo di risarcimento danni, l’equivalente di tre mensilita’ di retribuzione.
La ricorrente ha al riguardo lamentato la violazione dell’art. 30 del C.C.N.L. 29.11.1995 e dell’art. 41 del C.C.N.L. 8.2.2005, applicati al rapporto. Tali norme, infatti, distinguerebbero tra comportamenti che danno luogo a sanzioni disciplinari e comportamenti che viceversa danno luogo al licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, cosi’ escludendo che il licenziamento (non previsto contrattualmente tra le sanzioni disciplinari) venga intimato, nel settore, in correlazione con un comportamento inadempiente del lavoratore, ma esclusivamente in ragione del fatto che la condotta del lavoratore e’ tale da pregiudicare sotto il profilo fiduciario la prosecuzione del rapporto.
Per cui nel settore disciplinato dal contratto collettivo indicato non potrebbe avere spazio la tematica del c.d. licenziamento ontologicamente disciplinare.
La lavoratrice intimata non si e’ costituita in questo giudizio.
Il procedimento e’ regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 4, nella parte non abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 nonche’ da quest’ultima legge.
Il collegio condivide la prospettazione del relatore secondo la quale il ricorso e’ inammissibile.
Anzitutto, pur fondando le proprie censure su norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al rapporto, la ricorrente non ne riproduce integralmente il contenuto, come prescritto a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non indica in quale parte degli atti processuali siano rinvenibili e non dichiara di depositare copia integrale dei contratti collettivi invocati, richiesta a pena di improcedibilita’ dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (sull’argomento, cfr. le recenti Cass. S.U. nn. 7161/10 e 20075/10).
Inoltre e comunque, le tesi difensive svolte contrastano con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, a prescindere dalle previsioni del contratto collettivo applicabile, al licenziamento per mancanze (e nel caso di specie, le mancanze sono esplicitamente indicate nel ricorso, in particolare col richiamo alla nota della ricorrente del 19 maggio 2004, successiva al licenziamento), che e’ qualificabile in ogni caso come licenziamento disciplinare, sono applicabili le garanzie di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, primi tre commi (cfr., tra le altre, Cass. nn. 8642/10 e 17652/07 e, con riferimento alla categoria dei dirigenti, che, per di piu’, non hanno spesso neppure un codice disciplinare, Cass. S.U. n. 7880/07).
Concludendo, in base alle considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto difese in questo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011