Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9821 del 04/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., Avvocato, in proprio, domiciliato in Roma via Paolo Emilio, 71;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n. 950/08;

Udita Sa relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

FATTO E DIRITTO

visto il ricorso con cui l’Avv. M.A. richiede la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte omettendo di disporre la distrazione delle spese in suo favore.

ritenuto che lo stesso debba essere accolto risultando l’errore dagli atti e che non si debba pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 950/2008 nei senso che nello stesso, dopo la parola legge, deve ritenersi aggiunta la frase; spese distratte in favore dei difensore antistatario Avv. M..

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011.

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