LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.S., con domicilio eletto in Roma, via R. Grazioli Lante n. 76, presso l’Avv. Jasonna Stefania, rappresentato e difeso dall’Avv. Itro Giovanni, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
e sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, come sopra rappresentato e domiciliato;
– ricorrente incidentale –
contro
B.S., come sopra difeso e domiciliato;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n. 4858/08 RVG depositato il 3 aprile 2009;
e sul ricorso n. 20182/09 proposto da:
L.F., con domicilio eletto in Roma, via R. Grazioli Lante n. 76, presso l’Avv. Jasonna Stefania, rappresentato e difeso dall’Avv. ITRO Giovanni, come da procura a margine dei ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
e sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, come sopra rappresentato e domiciliato;
– ricorrente incidentale –
contro
L.F., come sopra difeso e domiciliato;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n. 6762/08 RVG depositato il 20 maggio 2009;
e sul ricorso n. 20183/09 proposto da:
P.M.G., con domicilio eletto in Roma, via R.
Grazioli Lante n. 76, presso l’Avv. Stefania Jasonna, rappresentato e difeso dall’Avv. ITRO Giovanni, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n. 6767/08 RVG depositato il 12 maggio 2009;
e sul ricorso n. 20184/09 proposto da:
Z.G.L., con domicilio eletto in Roma, via R.
Grazioli Lante n. 76, presso l’Avv. Stefania Jasonna, rappresentato e difeso dall’Avv. ITRO Giovanni, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
e sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, come sopra rappresentato e domiciliato;
– ricorrente incidentale –
contro
Z.G.L., come sopra difeso e domiciliato;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n. 6766/08 RVG depositato il 20 maggio 2009;
Udite le relazioni delle cause svolte nella camera di consiglio deL giorno 2 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti dei decreti in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando importi variabili tra Euro 5.208,00 e Euro 8.400,00 per circa dieci anni e mezzo di ritardo, hanno accolto parzialmente i loro ricorsi con i quali e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Campania a far tempo dal novembre 1990 e ancora in corso alla data di presentazione delle domande (luglio – novembre 2008).
Resiste l’Amministrazione con controricorso (tranne che nel procedimento n. 20183/09) e propone ricorso incidentale cui resistono gli intimati con controricorso.
Le cause sono state assegnate alla camera di consiglio in esito al deposito delle relazioni redatte dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con le quali sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi principali e quelli incidentali debbono essere riuniti in quanto proposti nei confronti dello stesso decreto.
Complessivamente ricorsi debbono comunque essere riuniti benche’ siano stati proposti avverso decisioni diverse. Premesso che sono principi gia’ affermati quelli secondo cui “La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all’art. 274 c.p.c., e’ ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest’ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unita’ del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l’altro di assicurare l’economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile” (Cassazione civile, sez. 3^, 20/12/2005, n. 28227) e “La riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano la stessa sentenza, puo’ essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimita’, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarieta’ sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorieta’ della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (art. 335 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c.), e’ desumibile un principio generale secondo cui il giudice puo’ ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto” (Cassazione civile, sez. 2^, 17/06/2008, n. 16405), non vi e’ dubbio che le ragioni che giustificano la trattazione congiunta nella fattispecie sussistano in quanto le pretese delle parti traggono origine dalla durata, ritenuta eccessiva, dello stesso giudizio ai quale hanno congiuntamente partecipato e non sono stati evidenziati elementi che differenzino le diverse posizioni.
I ricorsi incidentali, che debbono essere preliminarmente valutati, con i quali si censurano gli impugnati decreti per non aver rilevato la corte territoriale l’improcedibilita’ della domanda per omessa presentazione della istanza di prelievo sono manifestamente infondati in quanto l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non e’ proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata ia violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 11 non puo’ incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (cosi’ Sez. 1, Sentenza n. 24901 del 10/10/2008).
Manifestamente fondati sono per contro il primo motivo dei ricorsi principali (di identico contenuto) con i quali si deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la corte di merito ritenendo che la prescrizione del diritto all’indennita’ inizi a decorrere dal momento in cui, decorso il termine di ragionevole durata, inizia a manifestarsi il danno, posto che “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1 nella parte in cui prevede la facolta’ di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza dei termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilita’ tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficolta’ pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilita’ della ragionevole durata dei processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonche’ il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operativita’ della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo” (Sez., 1, Sentenza n. 27719 dei 30/12/2009).
Il secondo e il terzo motivo, anch’essi uguali per tutti i ricorsi, con i quali si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 e della Convenzione nonche’ difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale che il giudice del merito ha determinato in Euro 500,00 per ogni anno eccedente il periodo ritenuto ragionevole, e che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente fondati.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice Europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facolta’ di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purche’ in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilita’ di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarita’ della fattispecie, quali l’entita’ della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).
Da tali principi consegue che non e’ giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla modestia della posta in gioco e all’atteggiamento processuale del ricorrente che ha tardivamente proposto istanza di prelievo.
I ricorsi debbono dunque essere accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa puo’ essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (sentenza n. 14753/2010) a mente della quale, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo in assenza di tempestive iniziative sollecitatorie l’indennizzo puo’ essere liquidato in via forfettaria, il Ministero deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 9.000,00, oltre interessi di legge dalla data della domanda.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, tenuto conto di quanto gia’ affermato con sentenza n. 10634/10 in tema di abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie quelli principali e rigetta quelli incidentali, cassa i decreti impugnati in relazione ai ricorsi accolti e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 9.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonche’ alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.702,00, di cui Euro 642,00 per diritti, Euro 1.010,00 per onorari e Euro 50,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011