Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9825 del 04/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.L. e N.I., quali eredi di N. C., con domicilio eletto in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso l’Avv. FRISANI Pietro L. che li rappresenta e difende come da procure allegate al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Milano n. 1749 depositato il giorno 24 giugno 2009;

nonche’ sul ricorso n. 2072/10 proposto da:

B.G., B.P.D., B.A., quali eredi di B.F., con domicilio eletto in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso l’Avv. Pietro L. Frisani che li rappresenta e difende come da procure allegate al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Milano n. 1570 rep. depositato il giorno 11 giugno 2009;

e sul ricorso n. 2085/10 proposto da:

B.V., + ALTRI OMESSI con domicilio eletto in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso l’Avv. Pietro L. Frisani che li rappresenta e difende come da procure allegate al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Milano n. 1568 depositato il giorno 11 giugno 2009;

Udite le relazioni delle cause svolte nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti indicate ricorrono separatamente per cassazione nei confronti dei decreti in epigrafe della Corte d’appello che hanno rigettato i loro ricorsi con i quali e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Lazio dal 14.9.2000 al 6.8.2007.

Resiste l’Amministrazione con controricorso nel solo giudizio n. 2085/10.

Le cause sono state assegnate alla camera di consiglio in esito al deposito delle relazioni redatte dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con le quali sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti benche’ siano stati proposti avverso decisioni diverse. Premesso che sono principi gia’ affermati quelli secondo cui “La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all’art. 274 c.p.c., e’ ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest’ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unita’ del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l’altro di assicurare l’economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile” (Cassazione civile, sez. 3^, 20/12/2005, n. 28227) e “La riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano la stessa sentenza, puo’ essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimita’, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarieta’ sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorieta’ della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (art. 335 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c.), e’ desumibile un principio generale secondo cui il giudice puo’ ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto” (Cassazione civile, sez. 2^, 17/06/2008, n. 16405), non vi e’ dubbio che le ragioni che giustificano la trattazione congiunta nella fattispecie sussistano in quanto le pretese delle parti traggono origine dalla durata, ritenuta eccessiva, dello stesso giudizio al quale hanno congiuntamente partecipato e non sono stati evidenziati elementi che differenzino le diverse posizioni.

Il primo motivo, comune a tutti i ricorsi, con cui si denuncia violazione della L. n. 133 del 2008, art. 54 per avere il giudice del merito ritenuto applicabile tale norma anche ai processi iniziati prima della sua entrata in vigore e’ inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendo la Corte d’appello, invero, non ha fatto applicazione dell’invocata normativa ma ha valorizzato la data di presentazione dell’istanza di prelievo come indice del disinteresse e quindi dell’assenza di sofferenza morale fino a tale data.

Il secondo motivo, anch’esso comune, con il quale si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di un interesse alla causa, e di conseguenza di un patimento per il periodo anteriore, prima della presentazione dell’istanza di prelievo e’ manifestamente fondato dal momento che la pendenza del giudizio oltre il termine ragionevole costituisce normalmente ragione di turbamento e la mancanza di impulsi sollecitatori non e’ indice inequivoco, di per se’, di totale disinteresse ma puo’ essere semmai valorizzata solo in sede di quantificazione dell’indennizzo.

I ricorsi debbono dunque essere accolti nei limiti di cui in motivazione e cassati i decreti impugnati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa puo’ essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo puo’ essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che e’ pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti (pro quota quanto agli eredi) di Euro 3.170,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni tre e mesi undici di irragionevole ritardo rispetto al termine triennale di ragionevole durata di un giudizio di primo grado.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, tenuto conto di quanto gia’ affermato con sentenza n. 10634/10 in tema di abuso dello strumento processuale.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li accoglie nei limiti di cui in motivazione;

cassa in parte qua i decreti impugnati e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti (pro quota quanto agli eredi) della somma di Euro 3.170,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonche’ alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 3.457,00, di cui Euro 1.404,00 per diritti, Euro 2.005,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e di quelle del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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