Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.9857 del 05/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COSIDA SPA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI in l.c.a. elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico, n. 107, nello studio dell’Avv. Nicola Bultrini; rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Enrico Potito, giusta procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle Entrate rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 166, depositata in data 22 settembre 2006;

sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 1 dicembre 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Uditi i difensori delle parti, i quali hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’estinzione del procedimento.

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da COSIDA S.p.a. avverso la sentenza di primo grado, con la quale veniva affermata la legittimità del diniego di rimborso di quanto versato a titolo di ritenuta sui redditi di capitale (interessi su depositi di somme presso istituti bancari), da non effettuarsi – secondo la tesi prospettate dalla ricorrente – nei confronti di società sottoposte a procedure concorsuali.

1.1 – Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso la società, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate.

In data 25 novembre 2010 veniva depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti.

2. – In conseguenza del deposito di atto di rinuncia al ricorso, deve constatarsi che sono state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 390, commi 2 e 3, poichè l’atto di rinuncia risulta sottoscritto sia dal legale rappresentante del ricorrente che da proprio difensore, e regolarmente notificato all’Avvocatura dello Stato in data 17 novembre 2010, vale a dire entro il termine previsto dal primo comma della norma testè richiamata.

2.1 – La richiesta dei difensori di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, induce a presumere che vi siano contestazioni sulla validità della rinuncia. Nel ribadire che risultano osservate le forme prescritte dal richiamato art. 390 c.p.c., vale bene aggiungere che, anche se la rinuncia non risulta accettata, tale circostanza non rileva ai fini dell’estinzione del processo, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione. La rinuncia non ha infatti carattere “accettizio” (non richiede cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali) (Cass., 23 dicembre 2005, n. 28675). Inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., Sez. Un., 9 marzo 1990, n. 192 3; Cass., 7 luglio 1986, n. 4446).

Ricorrono giusti motivi, in relazione a quanto sopra evidenziato, per l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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