Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9951 del 05/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte delle Gioie 13, presso l’avv. Valensise Carolina, che con l’avv. Palma Maria Zema la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.U. e L.A., domiciliati in Roma, presso la Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. Cardone Paolo giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 14812/09 del 15.1.2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 31.3.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Valensise per la ricorrente e Cardone per i resistenti;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla osserva.

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. rilevava quanto segue: ” L.M.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’appello di U. e L.A., aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo da lei proposta. In particolare il decreto ingiuntivo era stato emesso in base ad assegno bancario emesso da L. G. in favore del padre degli appellanti, poi deceduto, ed il tribunale aveva quindi ritenuto che, per effetto dell’art. 1988 c.c., si fosse determinata una inversione dell’onere della prova in favore degli intimanti. Con il motivo di impugnazione dunque l’intimata ha denunciato la nullita’ della sentenza, con riferimento alla mancata considerazione – e alla conseguente mancata motivazione – in ordine all’eccezione di abusivo riempimento dell’assegno posto a base del decreto di ingiunzione. Cio’ premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ritenendolo manifestamente infondato per la inadeguata censura della “ratio decidendi” e la genericita’ delle doglianze, non sorrette da alcun riscontro e viziate sotto il profilo della autosufficienza.

Tali conclusioni, cui hanno aderito i controricorrenti, sono state contrastate dalla ricorrente con memoria, con la quale in particolare e’ stata sostenuta la sufficiente specificita’ del motivo di impugnazione ed e’ stato inoltre lamentato l’omesso esame della questione controversa, individuata nella pretesa esclusione della qualificabilita’ dell’assegno in questione come promessa di pagamento, perche’ emesso senza il nominativo del beneficiario.

Ritiene il Collegio che sia condivisibile il giudizio di infondatezza del ricorso contenuto nella sopra riportata relazione.

Il Tribunale, infatti, accertata la nullita’ dell’assegno per la mancata indicazione della data e del luogo di emissione, ha tuttavia correttamente affermato che “l’assegno bancario, pur essendo nullo, vale pero’ come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., nei rapporti tra emittente e beneficiario” (p. 2), precisando inoltre che “gli appellanti agiscono quali eredi di L.V., destinatario della promessa di pagamento”, circostanza idonea a determinare l’inversione dell’onere della prova di cui al citato art. 1988 c.c. La correttezza della detta affermazione, non contestata per vero in linea di principio, e’ stata tuttavia messa in discussione dalla ricorrente sotto il profilo che le risultanze acquisite avrebbero escluso “che l’assegno de quo fosse stato originariamente rilasciato dall’emittente in favore del L.V.” (p. 6 del ricorso), esclusione che sarebbe stata accertata dal primo giudice e che avrebbe determinato l’inapplicabilita’ dell’inversione dell’onere probatorio nel caso concreto.

Osserva peraltro il Collegio che il tribunale ha accertato che il destinatario della promessa fosse L.V. (cio’ si desume sia da quanto espressamente indicato: “L’effetto confermativo della promessa di pagamento . . impedisce che la dispensa dall’onere probatorio possa valere nei confronti di persone diverse dal destinatario della promessa” – p. 3 -, sia sulla “ratio” della decisione, che e’ incentrata sul duplice aspetto dell’applicabilita’ dell’inversione probatoria solo in favore di quest’ultimo e della qualita’ di eredi del beneficiario del titolo dei controricorrenti), mentre la ricorrente, che ha censurato detta valutazione richiamando l’opposto giudizio emesso dal primo giudice, non ha indicato ne’ gli elementi in punto di fatto asseritamente deponenti nel senso indicato, ne’ i tempi ed i modi della relativa acquisizione nel corso della trattazione davanti al giudice di pace.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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