In tema di IMU e abitazione principale, l’agevolazione prevista dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, presuppone che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nella medesima unità immobiliare; ne consegue che il beneficio non può essere riconosciuto con riferimento a due distinti immobili, sebbene appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare e da essi separatamente posseduti e abitati.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 31/07/2018 (ud. 04/04/2018) n. 20368
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 - bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1268/3/2016, depositata il 18 ottobre 2016, la CTR del Piemonte accolse l'appello proposto dai signori L.D. ed L.A. (padre e figlia) nei confronti del Comune di Torino avverso la sentenza della CTP di Torino, che aveva respinto i ricorsi riuniti dei contribuenti avverso il silenzio - rifiuto del Comune di Torino in relazione all'istanza di rimborso dell'IMU che i contribuenti ritenevano versata in eccedenza su quella effettivamente dovuta per l'anno 2012.
Avverso la sentenza della CTR l'ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere omesso la pronuncia impugnata di pronunciarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello dei contribuenti avverso la pronuncia di primo grado favorevole all'Amministrazione comunale, per difetto di specificità dei motivi, essendosi limitati i contribuenti a reiterare i motivi d'impugnazione del silenzio - rifiuto reso dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso senza alcuna correlazione con le argomentazioni svolte dalla Commissione tributaria provinciale di Torino.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto che fosse possibile ascrivere l'agevolazione, prevista dalla suddetta norma di cui al citato decreto, al nucleo familiare cui appartengono i ricorrenti, ciascuno possessore di uno dei due immobili adibiti ad abitazione principale della famiglia, sul presupposto che il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, fa riferimento al possessore ed al suo nucleo familiare.
3. Il primo motivo è inammissibile, sia in relazione alla denuncia della violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in primo luogo il vizio di omessa pronuncia è riferibile alle sole questioni di merito (cfr. Cass. sez. 6-2, ord. 14 marzo 2018, n. 6174; Cass. sez. 6-2, ord. 12 gennaio 2016, n. 321), mentre, in relazione alla denuncia della pretesa violazione della disposizione di legge processuale invocata (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53), è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di questa Corte in materia ha espresso il principio consolidato secondo cui "In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni d'impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere d'impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito" (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 22 gennaio 2016, n. 1200; Cass. sez. 6-5, ord.1 luglio 2014, n. 14908).
4. Il secondo motivo è invece manifestamente fondato.
Giova premettere in fatto che la presente controversia trae origine da istanza di rimborso formulata dai contribuenti sul presupposto che dovessero entrambi beneficiare dell'agevolazione prevista dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 24 dicembre 2011, n. 214, in relazione al fatto che essi, padre e figlia, possedessero come abitazione principale, ivi dimorandovi stabilmente ed avendo lì la propria residenza anagrafica, l'unità immobiliare di proprietà l'una dell'altro.
4.1. Osserva la Corte che il tenore letterale della norma in esame è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione in tema di ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi.
Del citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
Ciò comporta, per un verso, la non applicabilità della giurisprudenza della Corte formatasi in tema di ICI, riferita, peraltro, ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso (cfr. Cass. sez. 5, 29 ottobre 2008, n. 25902; Cass. sez. 5, 9 dicembre 2009, n. 25279; Cass. sez. 5, 12 febbraio 2010, n. 3393; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, 3011), per altro la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente.
4.2. Ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242).
4.3. D'altronde, come indiretta conferma di quanto sopra osservato, rileva anche la modifica introdotta, nel contesto del D.L. n. 201 del 2011, citato 13, con l'aggiunta, ad opera della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 0a), secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (...)".
5. Il ricorso del Comune di Torino va pertanto accolto in relazione al secondo motivo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.
5.1. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, con rigetto degli originari ricorsi dei contribuenti.
6. Avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio riguardo al doppio grado di merito, ponendosi solidalmente le spese del giudizio di legittimità, secondo soccombenza, a carico degli intimati, nella misura così come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta gli originari ricorsi dei contribuenti.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna gli intimati al pagamento in solido nei confronti del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018.