Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23671 del 01/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13262/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Agritech Spa, rappresentata e difesa dagli Avv. Prof. Giuseppe Zizzo e Francesca Mazza e dall’Avv. Claudio Lucisano, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, Via Crescenzio, n. 91, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

condizionato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 28/16/09, depositata il 25 marzo 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 maggio 2018 dal Cons. Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

Che:

– la Commissione tributaria provinciale di Ravenna, in accoglimento dell’impugnazione proposta da Agritech Spa, esercente attività all’ingrosso di prodotti alimentari, annullava l’avviso di accertamento per l’anno 2002, di contestazione della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, avuto riguardo ai rapporti con la controllata Agritech International Srl; la decisione era confermata dal giudice d’appello;

– l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste la Agritech Spa con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato con quattro motivi, poi illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

– Agritech Spa si è avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 96 del 2017, ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato anche dall’Agenzia delle Entrate, che ha chiesto, con nota del 5 marzo 2018, dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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