Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28179 del 05/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 830/2014 proposto da:

G.I.; G.R.; T.S.; elett.te domic.

presso l’avv. Andrea Cutellè che, unitamente all’avv. Salvatore Aiello, lo rappresenta e difende, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del sindaco p.t., rappres. e difesa dall’avv. Domenico Rossi presso il quale elett.te domic. negli uffici dell’Avvocatura municipale, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5636/2012 emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata il 12/11/2012;

udita la relazione del Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO alla Camera di consiglio del 19 settembre 2018.

RILEVATO

che:

Con citazione notificata il 4.12.02, G.I. e R. e T.S. convennero innanzi alla Corte d’appello di Roma il Comune di Roma proponendo opposizione all’indennità provvisoria d’esproprio, quantificata con ordinanza sindacale del 10.1.01 nell’importo di Euro 183.648,48, relativa alla realizzazione del Sistema direzionale orientale (SDO), in ordine a terreni poi espropriati con ordinanza sindacale del 21.11.01, lamentando l’irrisorietà della stima e chiedendo altresì la condanna del Comune al risarcimento dei danni per non aver potuto cedere volontariamente gli immobili espropriati.

Il Comune eccepì l’infondatezza della domanda.

Con successiva citazione, gli stessi attori proposero opposizione avverso l’indennità definitiva d’esproprio afferente alle medesime aree, quantificata nella misura di Euro 462.450,10, chiedendo la rideterminazione della indennità e il risarcimento dei danni.

Disposta la riunione dei giudizi, a seguito di c.t.u., la Corte d’appello ha parzialmente accolto le opposizioni, determinando nella somma complessiva di Euro 990.476,00 l’indennità richiesta e condannando il Comune di Roma al relativo pagamento, oltre interessi legali.

Gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste Roma Capitale con controricorso ha presentato memoria.

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo, è dedotta l’omessa valutazione del valore venale dell’area espropriata in ragione della specifica destinazione impressavi dall’approvazione del PUP, lamentando la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39.

Al riguardo, i ricorrenti si dolgono di un errore aritmetico che avrebbe inficiato il calcolo dell’indennità d’esproprio, contestando i vari dati relativi all’ampiezza dell’area espropriata e lamentando un errore di diritto relativo al parametro applicato per determinare l’indennità. In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che l’inserimento del terreno in questione nel piano urbano-parcheggi non valga ad immutare il valore venale dell’area che deve essere determinata tenendo conto del contestuale valore di tutti i terreni limitrofi ricadenti nel medesimo ambito comprensoriale, occorrendo altresì aversi riguardo all’indice medio di fabbricabilità comprensoriale da intendersi quale somma di tutta la volumetria realizzabile nel Piano di Zona, divisa la superficie complessiva perimetrata del Piano, onde omologare il costo unitario delle aree.

Detto ciò, i ricorrenti criticano tale pronuncia poichè la Corte territoriale non avrebbe così determinato il reale valore di mercato dell’immobile, non avendo tenuto conto dell’inclusione del terreno in questione nel piano urbano-parcheggi, avvenuta con Delib. Comunale 17 dicembre 1991 (che aveva apportato anche una variante di piano, approvata anche dalla Regione Lazio nel 1992), non applicando gli indici di fabbricabilità conseguenti all’approvazione di tale variante.

Con il secondo motivo è denunciato l’errato calcolo del valore di mercato e l’omesso esame delle osservazioni critiche del consulente di parte attrice sulla perizia del c.t.u., avendo il giudice d’appello invece recepito i criteri del c.t.u. (quali: la realizzabilità in zona di parcheggi; il valore minimo ad uso commerciale; l’erronea valutazione del quartiere di riferimento, vicino al centro della città).

Con il terzo motivo, è dedotta l’omessa considerazione della stima contenuta nella perizia del secondo c.t.u., nonchè l’immotivata riduzione dell’indennizzo espropriativo.

Il collegio ritiene che la questione oggetto del primo motivo del ricorso, afferente alla rilevanza dell’inclusione dell’area espropriata nell’ambito del piano urbano-parcheggi in ordine alla stima dell’indennità d’esproprio, sia di particolare rilevanza, anche perchè non risultano precedenti della Corte in tema, e dunque da rimettere alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018

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