LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14762/2013 proposto da:
SAN PAOLO COOPERATIVA SOCIALE A R.L., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO SOPRANO, rappresentata difesa dagli avvocati DANIELA SARRACINO e COSIMO LEPORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7552/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/12/2012, R.G.N. 2282/2008.
RITENUTO
che:
la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 7552/2012, confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da San Paolo Cooperativa Sociale a r.l. avverso la cartella esattoriale con la quale le veniva intimato di pagare in favore dell’INPS l’importo di Euro 84.087,59 per contributi evasi nell’anno 1999, somme aggiuntive ed accessori, in relazione ai rapporti intercorsi con una serie di lavoratrici che svolgevano assistenza a portatori di handicap presso la scuola ritenute rivestire natura subordinata a seguito di verbale di accertamento;
ha proposto ricorso per cassazione San Paolo Cooperativa Sociale a r.l. con due motivi, denunciando: 1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., perchè la Corte d’Appello non aveva tenuto conto del giudicato esterno costituito dalla sentenza del tribunale di Nola che aveva negato il rapporto di lavoro subordinato per alcuni delle stesse lavoratrici; 2) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in quanto la Corte d’Appello non aveva adeguatamente valutato gli elementi acquisiti agli atti di causa ovvero l’ordinanza 260/2007 del 25/2/2007 con la quale era stato disposto l’annullamento del verbale stilato dagli ispettori della DPL di Napoli in data 9/2/2004.
l’INPS ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che i motivi di ricorso sono privi di fondamento in quanto, anzitutto, la Corte d’Appello ha diffusamente e correttamente motivato sia ordine in ordine all’archiviazione degli atti da parte della DPL di Napoli, sia in ordine alla sentenza numero 6400/2005 emessa dal tribunale di Nola; negando qualsiasi valore vincolante agli stessi atti, in quanto la sentenza era stata pronunciata nei confronti di terzi all’interno di un giudizio rispetto al quale l’Inps era rimasto estraneo; non potendo pertanto il relativo giudicato esterno produrre efficacia vincolante nel giudizio di cui si tratta; mentre l’ordinanza di archiviazione, concernente le violazioni amministrative ed le conseguenti sanzioni, non produce del pari effetti vincolanti e preclusivi rispetto al potere di accertamento della obbligazione contributiva che ha natura pubblica ed è conferito in capo all’Inps sulla scorta di fatti costitutivi nascenti ex lege, senza interferenza della volontà di altri soggetti;
il ricorso va pertanto rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; deve darsi atto inoltre che sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018