Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28464 del 07/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18867/2014 proposto da:

GRUPPO GORLA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 504, presso lo studio dell’avvocato NICOLA IELPO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO IELPO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.S., C.R., E.G.

,.T.G.R., tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MANUELA ANGELA SCAFFIDI DOMIANELLO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 573/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/08/2013, R.G.N. 2457/2010.

PREMESSO che con sentenza n. 573/2013, depositata in data 1 agosto 2013, la Corte di appello di Milano ha (parzialmente) accolto il gravame di B.S., C.R., E.G. e T.G.R. nei confronti della sentenza del Tribunale della stessa sede, che ne aveva respinto le domande volte alla condanna della Gruppo Gorla S.p.A. al pagamento dell’importo corrispondente al valore della prestazione resa per provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro, e per l’effetto ha condannato la società a pagare, a favore degli appellanti, la somma, equitativamente determinata, pari alla retribuzione straordinaria diurna per il tempo di un’ora alla settimana, nei limiti della prescrizione decennale e a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di tentativo di conciliazione;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gruppo Gorla S.p.A. con nove motivi;

– che i lavoratori hanno resistito con controricorso;

– che risulta depositata da EDRIA S.p.A. (già Gruppo Gorla S.p.A.) istanza di estinzione del giudizio.

RILEVATO

che l’atto depositato contiene, a seguito di avvenuta composizione della lite, la rinuncia della ricorrente al ricorso e l’adesione alla rinuncia, sottoscritta da ciascuna delle controparti e dal loro difensore;

– che sussistono, pertanto, le condizioni perchè possa farsi luogo alla richiesta estinzione, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

– che l’adesione delle controparti dispensa, poi, dalla pronuncia sulle spese processuali (art. 391, comma 4).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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