LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7441/2017 proposto da:
D.F. nella qualità di titolare della Ditta Individuale OMD DI F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO LUCCHESE;
– ricorrente –
contro
N.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2932/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
RILEVATO
1. che D.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2932 del 2016 della Corte d’appello di Bari, affidato a due motivi;
2. che N.A. è rimasto intimato;
3. che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente, in cui riferisce l’intervenuto decesso del proprio difensore e la transazione della controversia, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.
CONSIDERATO
1. che la dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo ricorrente, pur non essendo idonea a produrre gli effetti dell’estinzione del processo per difetto della forma prevista dall’art. 390 c.p.c., comma 2, denota comunque il venir meno definitivo di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, in assenza della manifestazione di volontà della controparte, nel caso rimasta intimata, di ottenere comunque una pronuncia sull’oggetto del contendere (v. Cass. n. 19800 del 15/09/2009).
2. che alla declaratoria d’inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata;
3. che neppure si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013): la ratio della norma – orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (così Cass., n. 19464 del 15/9/2014, n. 19464, Cass. n. 13636 del 02/07/2015).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018