LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27378/2017 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;
– ricorrente –
contro
MINISTEERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2254/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
la Corte d’appello di VENEZIA ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da C.M. avverso il rigetto del ricorso proposto contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo che il giudizio d’appello andasse introdotto con ricorso e non con atto di citazione, alla stregua del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015. Nella specie, l’impugnazione era stata depositata il 23/5/2016, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il giorno 11/4/2016.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, denunciando, con due motivi, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19; art. 702 quater c.p.c., laddove la Corte territoriale dal termine “ricorso” di cui al citato art. 19 ha fatto discendere l’obbligo di introdurre il gravame con ricorso anzichè con citazione e prospettando il sospetto d’illegittimità costituzionale della norma.
Il ricorso è manifestamente infondato dal momento che l’impugnazione risulta tardiva sia se si assuma come modello di atto introduttivo la citazione (eseguita con notificazione perfezionatasi il giorno 12/5/2016 – pag. 2 narrativa del ricorso) sia se si assuma come modello di atto introduttivo il ricorso, come indicato dalla Corte d’Appello.
In mancanza della parte resistente al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Sussistono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018