Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28554 del 08/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9208–2018 proposto da:

AHMED FAROOQ, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 5958/2017 del TRIBUNALE DI ANCONA emesso il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/9018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

A.F. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da unico motivo, nei confronti del decreto col quale il tribunale di Ancona ha rigettato il suo ricorso contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale;

denunzia (1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. e), nella parte in cui il decreto non ha considerato e sussunto nell’ambito di applicazione della norma la motivazione politica sottesa all’istanza di protezione; (2) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), e artt. 3 e 5 in relazione alla sussistenza del danno grave, stante l’omesso esame della situazione di instabilità politico-democratica del Pakistan e il pericolo di persecuzione per la presenza di gruppi estremisti nell’intero paese;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile;

il tribunale, con diffusa motivazione facente riferimento anche alle specifiche fonti di conoscenza, ha accertato che le condizioni del paese di origine del ricorrente (il distretto del *****), per quanto caratterizzate da forte criticità politica negli anni tra il 2010 e il 2016, per la presenza di azioni terroristiche diffuse e incapacità delle forze governative di garantire la sicurezza pubblica, hanno progressivamente assunto, a partire appunto dal 2016, una più accentuata stabilità, con notevole diminuzione della componente terroristica grazie soprattutto alla recessione delle insurrezioni delle aree tribali federali; ha quindi stabilito che l’effetto cumulativo della liberazione dei santuari terroristici da parte dell’esercito regolare e delle operazioni di intelligence è stato nel senso che la violenza islamica abbia finito per non minare più direttamente l’ordine democratico; ha aggiunto che la direzione dell’esercito è stata modificata in linea col processo costituzionale, con espansione delle libertà civili;

a siffatte considerazioni, tutte discendenti da specifici accertamenti della quale la motivazione dà conto, il tribunale ha correlato il disconoscimento di esistenza dei presupposti dell’invocata protezione, internazione e umanitaria;

l’attuale doglianza di parte ricorrente, sotto spoglie di violazioni in iure, si limita a contrapporre distinti e generici asserti tesi a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti, notoriamente insuscettibili di trovare ingresso in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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