LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di Sez. –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20974/2017 proposto da:
V.D.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè
medesimo;
– ricorrente –
contro
AMA ROMA S.P.A.;
– intimata –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA depositata il 26/07/2017 (r.g. 243/2017).
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarino, in accoglimento del proposto regolamento, la giurisdizione del giudice tributario.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Roma, nella controversia proposta da V.d.C.F. per ottenere la restituzione dell’IVA incassata dalla società AMA sulla tariffa per il servizio di raccolta pagata dallo stesso nella misura del 10% dell’importo, ha dichiarato, con ordinanza pubblicata il 26 luglio 2017, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, ritenendo che la natura tributaria della TIA attraesse innanzi al giudice tributario ogni controversia relativa alla restituzione di somme versate dal contribuente, anche a titolo di IVA.
V.d.C.F. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, affidato ad un unico motivo.
La Ama Roma spa, ritualmente citata, non si è costituita.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo proposto il ricorrente denuncia l’erroneità della decisione impugnata, per avere dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del giudice tributario.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere richiesto dopo che sia stata resa una decisione idonea a definire il giudizio, come quella attinente alla giurisdizione, preclusiva o meno dell’ulteriore corso del giudizio nel grado. Ed infatti, queste Sezioni Unite hanno ribadito, anche di recente, che in seguito alla nuova formulazione dell’art. 367 c.p.c., introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c., deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione, sicchè il regolamento non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo (cfr., tra le tante, Cass. S.U., nn. 22382/2011, 23217/2013, 15200/2015, 9283/2017 e 9335/2018).
4. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Non deve pronunciarsi sulle spese, essendo la società AMA spa rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018