Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.28591 del 08/11/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14013-2016 proposto da:

C.P., ***** elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAPONETTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3067/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/02/2016 R.G.N. 3344/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. Il Ministero della Giustizia, vittorioso in un giudizio d’appello, notificò all’avvocato C.P. un’ingiunzione di pagamento R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3 per ottenere la restituzione delle spese processuali allo stesso corrisposte quale procuratore antistatario in base alla sentenza del Tribunale.

2. L’opposizione proposta dall’avvocato C. avverso l’ingiunzione del Ministero venne rigettata dal Tribunale.

3. Con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. dell’11/1/2013 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’avvocato C. in quanto privo di ragionevole probabilità di accoglimento.

4. L’Avvocato C. propose ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., nonchè avverso la sentenza del Tribunale.

5. Questa Corte, in diversa composizione, con la sentenza n. 3067 del 17.2.2016 ha rigettato i ricorsi.

6. In ordine al ricorso proposto nei confronti dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e per quanto oggi rileva questa Corte ha ritenuto che:

7. era infondata la censura che aveva addebitato alla ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello l’assenza di motivazione perchè la motivazione della ordinanza impugnata sussisteva, dal punto di vista materiale e grafico e non risultava di per sè (perciò prescindendo dal raffronto con la sentenza di primo grado e l’atto d’appello) illogica, contraddittoria o perplessa al punto di renderla incomprensibile.

8. In ordine al ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale, per quanto oggi rileva, questa Corte ha ritenuto che:

9. le censure attinenti alla regolarità formale dell’ordinanza ingiunzione erano inammissibili perchè il ricorrente, in violazione dell’art. 369 c.p.c., non aveva depositato detta ordinanza, produzione tanto più necessaria in quanto il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, aveva affermato che essa indicava il soggetto che l’aveva sottoscritta, il responsabile del procedimento, il destinatario dell’ atto, i termini entro cui ottemperare e come ricorrere e dunque i dati identificativi previsti dalla legge tali da consentire una difesa al destinatario; l’eccezione di difetto di legittimazione passiva era infondata perchè il Tribunale aveva correttamente rilevato che il ricorrente, quale procuratore antistatario, era tenuto alla restituzione delle somme pagate per spese processuali.

10. Avverso la sentenza di questa Corte n. 3067 del 17.2.2016 l’Avvocato C. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391 c.p.c., affidato a tre motivi.

11. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

12. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: inesistenza della motivazione e violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e sussistenza dei presupposti di cui all’art. 395 c.p.c..

13. Il ricorrente assume che la motivazione della sentenza revocanda si pone in aperta collisione con i reali dati ed atti processuali.

14. Deduce di avere riportato nel ricorso per cassazione quanto dedotto innanzi alla Corte di Appello in ordine alla mancata indicazione del soggetto che aveva emesso l’ingiunzione e che la Corte di Appello a fronte di detta doglianza aveva affermato la non necessità della autografia perchè sostituibile dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nominativo non indicato nell’ingiunzione. Sostiene che ciò costituirebbe prova della produzione dell’ingiunzione, allegata nel fascicolo di primo grado e deduce che nelle memorie ex art. 378 c.p.c. aveva ribadito la nullità della ingiunzione per mancanza del nome del soggetto che l’aveva adottata e che detta ordinanza era stata allegata alla memoria, come specificato nella pagina 13 della memoria ex art. 378 c.p.c.. Afferma che erano presenti due copie dell’ordinanza: una nel fascicolo di primo grado, l’altra prodotta con le memorie ex art. 378 c.p.c..

15. Da siffatte prospettazioni il ricorrente desume la sussistenza del vizio revocatorio nel quale sarebbe incorsa questa Corte nella decisione revocanda.

16. Quanto alla decisività dell’errore nel quale sarebbe incorsa questa Corte il ricorrente sostiene che la semplice visione dell’ingiunzione evidenzia la fondatezza dell’eccezione della sua nullità perchè priva della indicazione del soggetto che ha emanato l’atto.

17. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che questa Corte con la sentenza revocanda sarebbe incorsa nel vizio revocatorio nella parte in cui ha rigettato il motivo di censura formulato nei confronti della sentenza della Corte di Appello con il quale era stata denunciata l’assenza di motivazione reale.

18. Il ricorrente sostiene che questa Corte con la sentenza di cui chiede la revocazione sarebbe incorsa nell’erronea materiale percezione della diversa realtà processuale. Deduce che la sentenza della Corte di appello aveva rappresentato circostanze diverse ed intrinsecamente incompatibili la motivazione, che era solo apparente e si connotava per contenere affermazioni tra loro assolutamente inconciliabili. Assume che tali questioni non avevano formato oggetto di trattazione nella sentenza revocanda e deduce la decisività del vizio sul rilievo che la L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e successive modifiche ed integrazioni prevede la inesistenza e la nullità dell’ingiunzione nei casi di mancanza degli elementi essenziali (indicazione del nominativo del soggetto che l’ha emanata).

19. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1173 c.c., dell’art. 93c.p.c., degli artt. 24,111 e 3Cost. artt. 6 e 13 della CEDU e dell’art. 1 del protocollo n. 1 ratificato con L. n. 296 del 1997, dell’art. 6, art. 19, comma 3, lett. b) del Trattato dell’Unione Europea dell’art. 267 TFUE, già art. 234 del trattato istitutivo della Comunità Europea, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

20. Lamenta che in nessuna delle sentenze del giudizio era stata spiegata la ragione per la quale esso ricorrente era tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa le spese liquidategli nel giudizio di primo grado ex art. 93 c.p.c.. Richiama la proposta di L. 27 aprile 2010, n. 3434 presentata alla Camera dei Deputati. Sostiene che solo la parte può impugnare la pronuncia sulle spese ma non il difensore antistatario e richiama le fonti sovranazionali indicate nella rubrica per sostenere che la conferma della sentenza di questa Corte oggetto del ricorso per revocazione determinarebbe il contrasto con i principi di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU e del protocollo aggiuntivo.

Esame dei motivi.

21. Il primo motivo di ricorso è infondato.

22. Va premesso che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022).

23. In sostanza, la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, sicchè il fatto stesso sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento delle argomentazioni logico-giuridica di conseguenza adottate dal giudice di legittimità (Cass.16447/2009).

24. Ciò posto, il primo motivo del ricorso per revocazione è infondato in quanto non è ravvisabile il denunciato vizio di percezione della situazione processuale.

25. Come innanzi evidenziato (cfr. punto 11 di questa sentenza), questa Corte nella sentenza oggetto del ricorso per revocazione ha ritenuto inammissibili le censure attinenti alla regolarità formale dell’ordinanza ingiunzione sul fondante rilievo che il ricorrente, in violazione dell’art. 369 c.p.c., non aveva depositato detta ordinanza.

26. Ebbene, l’esame del fascicolo processuale relativo al giudizio definito con la sentenza revocanda, della nota di iscrizione a ruolo, dell’indice allegato al ricorso per cassazione evidenziano che l’ordinanza ingiunzione non era stata allegata al ricorso per cassazione.

27. D’altra parte, il ricorrente con il motivo in esame si limita a sostenere di averla prodotta nel fascicolo di primo grado e nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. ma non afferma affatto di avere allegato tale ordinanza al ricorso per cassazione (ricorso per revocazione pg. 2 ultimo capoverso).

28. Il secondo motivo è inammissibile.

29. Esso in sostanza denuncia un preteso errore di giudizio sulla eccepita assenza di motivazione della sentenza della Corte di Appello oggetto del ricorso per cassazione.

30. La censura è estranea al perimetro del rimedio impugnatorio di cui all’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, che esclude la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una asserita errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass.SSUU 30994/2017; Cass. 8984/2918) 31. Il terzo motivo è inammissibile perchè si risolve nella richiesta di una pronuncia sul merito della causa, estranea al vizio revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4.

32. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato.

33. Non occorre pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità in quanto il controricorrente, rimasto intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva.

1. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, considerato che il ricorso ha ad oggetto non la correzione di un errore materiale, ma la revocazione della sentenza di questa Corte, n. 3067/2016, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472