LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Giglielmo – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2721-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente-
contro
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 36/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 22/01/2013 R.G.N. 195/2010.
RILEVATO CHE:
il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza nr. 170 del 2009, condannava Poste Italiane SpA a “(ri)assegnare il lavoratore (id est odierno controricorrente) a mansioni corrispondenti al livello di inquadramento (…) e a risarcir(gli) il danno (…)”;
la Corte di appello di Ancona, con sentenza nr. 36 del 2013, respingeva il gravame di Poste Italiane S.pA.;
per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso Poste Italiane A.G., affidato a tre motivi;
ha resistito, con controricorso, Balestra Luigino.
CONSIDERATO CHE:
è stato depositato verbale di conciliazione, contenente rituale atto di rinuncia da parte di Poste Italiane spa al ricorso in cassazione, in cui le parti danno atto di aver definito transattivamente la lite de qua;
la rinuncia risulta accettata dal controricorrente e, pertanto, sussistono le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perchè venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 c.p.c., comma 4;
la declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. nr. 3688 del 2016; Cass. nr. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018