Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28615 del 08/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20107/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE BORELLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2317/34/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha annullato gli avvisi di liquidazione relativi alla ripresa a tassazione di imposta di registro che l’Ufficio aveva emesso nei confronti di P.L. e Pi.Lu., revocando l’agevolazione prima casa considerata nell’atto di acquisto di un immobile.

P.L. si è costituito con controricorso, eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso e proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo.

La parte controricorrente ha altresì depositato memoria, chiedendo di potere fruire dell’adesione alla definizione agevolata, del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 e che il procedimento va pertanto rinviato a nuovo ruolo.

Il Collegio dispose con ordinanza n. 13501/2017 il rinvio a nuovo ruolo.

Il giudizio, vista la nota dell’Avvocatura dello Stato dell’11.5.2018, con il quale si è asseverato il regolare adempimento da parte del contribuente delle prescrizioni di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, va dichiarato estinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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