Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28640 del 09/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 6046/2018 R.G., sollevato dal:

Tribunale di Catania con ordinanza del 28/12/2017 nel procedimento vertente tra:

V.C., da una parte, e ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO ESA, dall’altra, ed iscritto al n. 8283/2017 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che chiede che la corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi il Tribunale di Palermo competente per territorio a giudicare sul procedimento in oggetto, con le conseguenze di legge.

RILEVATO

che il Tribunale di Catania con ordinanza del 28/12/2017 ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., affinchè la Corte di Cassazione indichi il giudice competente per territorio a decidere sulla causa avente ad oggetto l’opposizione proposta da V.C. avverso l’ingiunzione fiscale emessa dall’Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) al fine di ottenere la restituzione di retribuzioni percepite dalla ex dipendente a seguito di pronuncia giudiziale poi riformata;

che nello stesso giudizio il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Catania, città ove aveva sede l’ufficio ove era addetta la V. al momento della cessazione del rapporto;

che nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che l’istanza di regolamento, ammissibile trattandosi di competenza per territorio inderogabile, è fondata. L’E.S.A., infatti, ha azionato la procedura monitoria dell’ingiunzione per il pagamento delle Entrate patrimoniali degli enti pubblici ex R.D. n. 639 del 1910, con la conseguenza che per l’opposizione, che segue le forme del rito ordinario di cognizione, non opera la regola in tema di competenza di cui all’art. 413 c.p.c., attinente ai rapporti di lavoro, ma le regole della disciplina speciale e, in dettaglio, l’art. 3, del citato regio decreto e il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 32, comma 2, (nel senso che il R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3, costituisce una norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, e prevale sulle norme generali in materia di competenza per territorio: si veda Cass. n. 17611 del 18/07/2013);

che in base alle svolte argomentazioni l’istanza di regolamento va accolta e va dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo, senza alcun provvedimento in ordine alle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dell’istanza, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Palermo. Termini di legge per la riassunzione. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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