Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28689 del 09/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22529/2011 R.G. proposto da:

Orme Sicar s.n.c. dei F.lli C. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Conti Rossini n. 13, presso lo studio dell’avv. Ivan Canelli, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa del 23/04/2018;

– ricorrente –

contro

Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’avv. Sante Ricci, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Maurizio Cimetti giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 70/01/10, depositata il 21 giugno 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 70/01/10 del 21/06/2010 la CTR della Toscana respingeva l’appello proposto dalla Orme Sicar s.n.c. dei F.lli C. & C. (d’ora in poi solo Orme s.n.c.) avverso la sentenza n. 17/03/09 della CTP di Arezzo, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso diciotto intimazioni di pagamento relative a vari tributi e contributi e alle relative cartelle contestualmente impugnate;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) la sentenza della CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento a sedici delle diciotto intimazioni, riguardanti materia non tributaria; b) con riferimento alle residue intimazioni e alle conseguenti cartelle di pagamento, la CTP rigettava il ricorso della società contribuente sul presupposto che le cartelle erano state regolarmente notificate alla società contribuente e non vi era necessità di indicazione del responsabile del procedimento, trattandosi di ruoli anteriori al 2008; c) inoltre la CTP evidenziava, con riferimento alla eccepita mancanza di sottoscrizione e motivazione, che l’atto aveva raggiunto il suo scopo; d) la sentenza della CTP era impugnata dalla Orme s.n.c.;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) le eccezioni preliminari di parte ricorrente (mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento, mancata sottoscrizione degli avvisi impugnati, carenza di motivazione) erano state già “risolte con ampia ed esaustiva motivazione” da parte del giudice di primo grado alla quale si rimandava integralmente; b) con riferimento alla eccepita nullità della notificazione delle due cartelle di pagamento si evidenziava che la stessa era regolare e che la società contribuente “avrebbe dovuto dedurre e dimostrare, con querela di falso, che la persona occupatasi del ritiro non era in alcuna delle relazioni previste dall’art. 145 c.p.c. e che la presenza al momento della notifica di persona che ritirava l’atto, sottoscrivendone il ritiro, era del tutto occasionale”; c) le spese venivano liquidate secondo la soccombenza in Euro 10.000,00;

2. la Orme s.n.c. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. la Equitalia Centro s.p.a., quale incorporante la Equitalia Cerit s.p.a., resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso la Orme s.n.c. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 149 c.p.c., nonchè della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando la nullità della notificazione intervenuta a mezzo del servizio postale;

1.1. in particolare, la ricorrente afferma che, indipendentemente da ogni questione inerente l’illegibilità della firma, l’agente postale è tenuto a specificare le qualità della persona diversa dal destinatario a cui viene consegnato l’atto e le ragioni della mancata consegna al legale rappresentante e deduce, altresì, che affinchè possa ritenersi valida la notificazione effettuata presso il domicilio personale dell’amministratore è necessario dimostrare la previa infruttuosa notifica presso la sede della società, cosa che nella specie non è avvenuta;

2. Il motivo è infondato;

2.1. va prima di tutto evidenziato che le notificazioni in discussione sono due: quella della cartella di pagamento n. *****, la quale risulta pacificamente consegnata personalmente al sig. C.G. in qualità di socio; quella della cartella di pagamento n. *****, che risulta consegnata alla persona fisica del destinatario titolare, che si firma con sottoscrizione poco leggibile;

2.2. come si evince con evidenza dalle relate di notificazione puntualmente riprodotte da parte controricorrente nel contesto del proprio atto difensivo, la prima notificazione non è avvenuta a mezzo del servizio postale ma a mezzo di messo notificatore;

di tale relata di notificazione il motivo articolato da parte ricorrente non si occupa minimamente e, dunque, con riferimento alla stessa può ritenersi incontesta la validità;

2.3. con riferimento alla seconda relata di notificazione, la stessa è stata effettuata a mezzo posta con raccomandata a.r. presso la Orme s.n.c., ***** e ricevuta dal destinatario titolare che si firma con firma illeggibile (o poco leggibile, come sostenuto dalla CTR);

2.4. in relazione a questa notificazione la parte ricorrente sostiene che la stessa: a) sarebbe una notificazione avvenuta nei confronti di una persona fisica; b) mancherebbe l’indicazione della qualifica di tale persona fisica; c) mancherebbe il previo esperimento della notificazione presso la sede della società;

2.5. in realtà, il ricorrente non dimostra che la notificazione non è stata effettuata presso la sede sociale e l’agente postale attesta chiaramente che la stessa è stata ricevuta dal titolare della società e, quindi, dal legale rappresentante della stessa;

ne consegue che correttamente la CTR ha ritenuto valida la notificazione, facendo applicazione dell’insegnamento di Cass. S.U. n. 9962 del 27/04/2010, secondo la quale: “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 c.p.c.”;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

3.1. in buona sostanza, come si evince dal quesito di diritto posto in calce al motivo (anche se non necessario in ragione dell’inapplicabilità dell’art. 366 bis c.p.c., al presente giudizio), la ricorrente ritiene la sentenza della CTR insufficientemente motivata in ordine alla carenza di motivazione degli avvisi di intimazione in ragione della mancata indicazione del responsabile del procedimento;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi la mancanza di motivazione degli atti di intimazione e la mancata indicazione del responsabile del procedimento;

5. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati;

5.1. la sentenza della CTR si è riportata alla motivazione della sentenza della CTP, la quale ha ritenuto che, con riferimento alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, “non è previsto alcunchè, se non per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dopo il 1 Giugno 2008”;

5.2. il riferimento della CTP trova conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore all’1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito nella L. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall’1 giugno 2008, nè è affetta da annullabilità, essendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, priva di sanzione, trovando applicazione la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato” (Cass. n. 332 del 12/01/2016; Cass. n. 4516 del 21/03/2012);

5.3. osserva, peraltro, la società ricorrente che la questione dovrebbe essere posta in termini differenti per gli avvisi di intimazione, in ordine ai quali l’art. 36 cit., comma 4 ter, nulla dice;

5.4. il rilievo è, peraltro, privo di consistenza giuridica;

l’avviso di intimazione è normativamente previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, commi 2 e 3, che così recitano: “2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”;

5.5. dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l’avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;

ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della omessa indicazione del responsabile del procedimento in quanto, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, comma 2, “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;

la ratio di tale norma va ravvisata nell’intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell’inidoneità dell’intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009);

5.6. per analoghe ragioni non occorre che l’avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017);

6. con il quarto motivo di ricorso la Orme s.n.c. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’illegittimità della condanna alle spese, che avrebbero dovuto essere compensate in ragione del riferimento ad una sentenza delle Sezioni Unite pronunciata poco prima della emissione della sentenza impugnata;

7. il motivo è infondato;

7.1. la CTR ha correttamente applicato la regola della soccombenza, costituendo la sussistenza di validi motivi per compensare le spese espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità;

8. in conclusione il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della contro-ricorrente, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 1.295.577,84.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 13.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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