Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28708 del 09/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17872/2011 R.G. proposto da:

Equitalia Esatri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Barberini n. 12, presso lo studio degli avv.ti Gustavo Visentini e Alfonso Papa Malatesta, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimata –

e contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate Ufficio Provinciale di Milano, in persona del Direttore pro tempore;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 39/06/11, depositata il 28 febbraio 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 39/06/11 del 28/02/2011 la CTR della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto da C.E. avverso la sentenza n. 216/42/10 della CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’atto di iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà e la prodromica cartella di pagamento;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) la CTP aveva ritenuto la regolare notifica della cartella di pagamento, nonchè la legittimità dell’iscrizione di ipoteca, non dovendo la stessa essere preceduta dall’avviso di intimazione al pagamento; b) la sentenza della CTP era impugnata dalla contribuente;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando, per quanto ancora interessa, che l’atto di iscrizione di ipoteca, in quanto mezzo di esecuzione, presupponeva il necessario invio dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere, ove sia trascorso un anno dalla notificazione della cartella;

2. Equitalia Esatri s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. C.E. e l’Agenzia delle entrate non si costituivano in giudizio e restavano, pertanto, intimate.

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso Equitalia Esatri s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, in relazione (evidentemente) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che è valida e legittima l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore effettuata dall’Agente della riscossione dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento e senza la previa notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere;

2. il motivo è infondato anche se la motivazione della CTR va corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4;

2.1. con una recente pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass. S.U. n. n. 19667 del 18/09/2014);

2.2. nel solco della precedente pronuncia, è stato, altresì, evidenziato che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. n. 23875 del 23/11/2015);

2.3. nel caso di specie, è vero che la CTR ha erroneamente ritenuto l’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 in combinato disposto con l’art. 77 medesimo Decreto, ma è altrettanto indiscutibile che la ratio decidendi della sentenza è nel senso della necessità della comunicazione al contribuente di un avviso di iscrizione ipotecaria, onde consentire a quest’ultimo l’esplicazione del proprio diritto di difesa nell’ambito di un contraddittorio endoprocedimentale preventivo;

3. in conclusione il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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