Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28752 del 09/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25249/2014 R.G. proposto da:

F.V.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Macario, Giuseppe Miccolis e Francesco Semeraro, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Marzio n. 1;

– ricorrente –

contro

R.V., D.P.D.P.M., R.N., R.R., R.G., rappresentati e difesi dall’avv. Trisorio Liuzzi, con domicilio eletto in Roma Lungotevere della Vittoria n. 5 presso lo studio dell’avv. Giovanni Arieta;

– ricorrenti in via incidentale –

e S. e Fa. s.r.l. in liquidazione, in persone del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 272/2014, depositata in data 10.3.2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.7.2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

RILEVATO

CHE:

– le parti hanno rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale, con reciproca accettazione delle rinunce e con richiesta di compensazione delle spese processuali;

– per effetto della suddetta accettazione non deve provvedersi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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