Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28768 del 09/11/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13801-2014 proposto da:

B.G., nella qualità di legale rappresentante della s.n.c.

Ristorante Piperno di G.B. e Figli, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

H.A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10216/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2014 R.G.N. 6931/2009.

RILEVATO CHE:

la Corte di appello di Roma (con sentenza nr. 10216 del 2013) rigettava il gravame proposto dalla s.n.c. Ristorante Piperno di G.B. e Figli avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma (nr. 2412 del 2009) aveva respinto l’opposizione al precetto notificato da H.A.M. per Euro 66.966,33, in virtù di sentenza di condanna della Corte di appello di Roma nr. 434 del 2007;

B.G., nella qualità di legale rappresentante p.t. della s.n.c. Ristorante Piperno di G.B. e Figli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi (alcuni dei quali articolati in più censure);

H.A.M. è rimasto intimato;

nelle more, è stato depositato verbale di conciliazione della controversia, sottoscritto dalle parti in sede giudiziale il 10.7.2014.

CONSIDERATO CHE:

dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed in tal senso deve essere emessa la corrispondente declaratoria;

non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione di H.A.M., rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472