LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24718/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.C., residente in *****, rappresentata e difesa dall’Avv. Marta De Manincor del Foro di Venezia, domiciliata presso lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi in Roma, Via Barnaba Tortolini 30, come da procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 400/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Veneto, depositata il 06/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE;
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, in controversia su impugnazione da parte di B.C. di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2011, a seguito di revoca dei benefici fiscali cd. “prima casa”;
La contribuente ha resistito con controricorso e depositato memoria e successiva istanza di sospensione, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui al D.L. n. 119 del 2018.
CONSIDERATO
che:
il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del processo fino al 10 giugno 2019.
P.Q.M.
Dichiara sospesa ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018