LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20393-2017 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICA DURANTE, GIUSEPPE DURANTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2194/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/201 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
è stata impugnata da M.C. la sentenza n. 2194/2016 della Corte di Appello di Palermo con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisone della Corte territoriale, in accoglimento del gravame innanzi ad essa formulato dall’odierno contro ricorrente, riformava la decisione del Tribunale di Palermo n. 4404/2010 di rigetti della domanda dell’attore, condannando l’odierna ricorrente all’arretramento della tettoia della propria veranda fino alla sagoma del balcone sovrastante.
CONSIDERATO
che:
1.- Col primo motivo del ricorso si censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione di legge (artt. 900 e 907 c.c.).
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo.
3.- Esposti doverosamente i motivi del ricorso va rilevato quanto segue:
con atto di rinuncia depositato in cancelleria il 22 agosto 2018 entrambe le parti in causa, dichiarando il buon di esito delle trattative per il bonario componimento della controversia, hanno richiesto congiuntamente la declaratoria di estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese.
4.- Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018
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