Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28898 del 12/11/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17699/2017 proposto da:

M.G., rappresentata e difesa dall’avvocato GIANDOMENICO DANIELE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 09/02/2017, Cron. 1381/2017, R.G.n. 50719/2016 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

lette le considerazioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RILEVATO

che:

1. Con decreto pubblicato il 9 febbraio 2017 la corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione di M.G. nei confronti del ministero dell’economia e delle finanze avverso decreto con cui era stata rigettata domanda di pagamento di equa riparazione in relazione alla non ragionevole durata di controversia definita dalla corte dei conti.

2. L’opposizione è stata ritenuta infondata in quanto alla data del ricorso di equa riparazione era in corso il termine di impugnazione ex art. 362 c.p.c., della sentenza che aveva definito il procedimento presupposto.

3. Avverso tale provvedimento l’interessata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo. Ha resistito il ministero con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, oltre che di altre norme.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Non risulta invero la prova della sua notificazione al ministero presso l’avvocatura erariale. Infatti, dall’esame della relata, da cui si evince l’effettuazione da parte del difensore abilitato attraverso il servizio postale ex L. n. 53 del 1994, emerge l’invio dall’ufficio postale di Lecce centro in data 5.7.17 (cfr. timbro apposto in calce alla relata del difensore, n. 67 del registro cronologico), ma non risulta unita, nè altrimenti in atti, la ricevuta di ritorno.

3. Alla pronuncia di inammissibilità non deve accompagnarsi alcuna pronuncia sulle spese, non avendo svolto attività l’intimato ministero.

P.Q.M.

la corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472